La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11757 del 15 maggio 2018 si pronuncia in merito alla legittimità della clausola contenuta nella polizza RCA che indichi al proprietario del mezzo, in caso di sinistro, la carrozzeria convenzionata a cui rivolgersi.
Venerdi 18 Maggio 2018 |
Il caso: il Tribunale rigettava l'impugnazione proposta dalla Carrozzeria X avverso la decisione del Giudice di pace con la quale era stata respinta la domanda formulata dalla predetta carrozzeria nei confronti della Unipol SAI s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 966,24, quale residuo indennizzo spettantele quale cessionaria del credito inerente un veicolo assicurato con la stessa compagnia di assicurazione.
Il Tribunale, nel motivare la decisione, rilevava che:
la clausola che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla reintegrazione in forma specifica non può considerarsi come vessatoria in quanto meramente riproduttiva di una disposizione di legge (art. 2058 c.c);
che tale clausola non rientrava tra quelle per le quali l'art. 1342 c.c., comma 2, richiede, a pena di inefficacia, la specifica approvazione per iscritto in quanto detta clausola non stabiliva "limitazioni di responsabilità" a favore dell'assicurazione ma, prevedeva un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.;
che essa era facilmente conoscibile dall'assicurato in quanto riportata per l'intero nel frontespizio della polizza ed evidenziata in grassetto, la cui previsione stabiliva l'obbligo per l'assicurato di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio per la riparazione del veicolo incidentato e, dunque, individuava e delimitava soltanto l'oggetto del contratto.
La Carrozzeria ricorre quindi in Cassazione; in tale sede gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, osservano quanto segue:
a) in merito alla clausola per cui il contraente assicurato "si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa" facente parte del circuito, si tratta di stabilire se essa sia limitativa della responsabilità dell'assicuratore (ovvero limiti le conseguenze della colpa, dell'inadempimento o escluda il rischio garantito) ex art. 1341 c.c., o, viceversa, attenga all'oggetto del contratto (contenuto e limiti della garanzia assicurativa) e specifichi il rischio garantito;
b) in definitiva, con la clausola in esame si pattuisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, siccome intesa a precisare l'oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
c) il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che la clausola in questione "che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla reintegrazione in forma specifica" non potesse considerarsi come vessatoria, oltre al fatto che essa si limitava a riprodurre l'art. 2058 c.c ed era facilmente conoscibile dall'assicurato;
d) è peraltro escluso che la pattuizione in esame possa determinare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 1, in quanto il contraente assicurato, al momento della stipula della polizza, non fa altro che "assumere una libera scelta in forza della quale, egli, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza mentre a lui viene semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio, i quali, senza alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto, provvedono ai necessari ripristini".
In definitiva alla carrozzeria non rimane altro che rivolgersi al cedente per far valere le sue ragioni creditorie.