Nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza per territorio va individuata nel luogo dove il primo ha la residenza al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante il luogo di residenza al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11389/2018, pubblicata l’11 maggio scorso.
IL CASO: Un avvocato chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo cliente avente ad oggetto il pagamento delle proprie competenze per l’attività professionale svolta a favore di quest’ultimo. Il provvedimento monitorio era stato richiesto innanzi al Tribunale del luogo di residenza del cliente al momento della stipula del contratto. Avverso il decreto ingiuntivo, il cliente proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, la nullità del provvedimento monitorio per difetto di competenza territoriale del Tribunale emittente per violazione del codice del consumo, rilevando che aveva trasferito la residenza da circa due anni in un luogo diverso da quello in cui era stato conferito il mandato. Il Tribunale rigettava l’eccezione ed il cliente-opponente proponeva regolamento di competenza, rilevando che:
La controversia aveva ad oggetto un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del codice del consumo (D.leg. 6 settembre 2005, n. 206) fondato sulla sottoscrizione di una lettera di incarico da parte dell’opponente cliente;
Conseguentemente, ai sensi degli articoli 633 e 637 c.p.c e degli articoli 63 3 33 del D leg. 6 settembre 2005, la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore va riferita alla residenza di quest’ultimo , da qualificarsi a questi fini come consumatore, riferito al momento della domanda e non a quello della conclusione del contratto.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale del luogo di residenza del cliente al momento del deposito del ricorso monitorio, sulla scorta delle seguenti osservazioni:
Ai sensi dell’articolo 5 codice procedura civile, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, con la conseguenza che l’indagine va riferita al tempo in cui si instaura la lite e cioè alla data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento con riferimento al quale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si definisce la pendenza alla lite ai sensi dell’articolo 643 cpc;
La disciplina applicabile è quella del Codice del Consumo e quindi la posizione da prendere in esame non è quella del professionista ma quella del consumatore, avendo quest’ultimo il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità;
In tema di controversie tra consumatore e professionista, l’articolo 33, comma 2, lett. u), del decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, (codice del consumo), va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto.
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11389 del 11/05/2018