Massima: Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.
Osservazioni.
Il caso riguardava la cessione di un credito verso la compagnia assicuratrice per il risarcimento a un danneggiato RCA, ceduto alla carrozzeria a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.
La compagnia di assicurazione eccepiva la nullità del contratto di cessione di credito per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario: in tesi dell'assicurazione, la cessione del credito costituiva operazione di finanziamento posta in essere in assenza dei requisiti di legge.
Ma la Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, osserva che la cessione del credito costituisce non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 4300/2019
Cass. 22601/2013
Cass. 51/2012
Cass. 52/2012
Disposizioni rilevanti. Codice Civile
Vigente al: 14-09-2019
Art. 1260 - Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Vigente al: 14-09-2019
Art. 106 - Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.