Natura accessoria della domanda di risarcimento per lite temeraria.

Natura accessoria della domanda di risarcimento per lite temeraria.

Il rigetto della domanda per lite temeraria proposta dalla parte totalmente vittoriosa non comporta la compensazione delle spese, data la sua natura meramente accessoria.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nella la sentenza n. 22951 del 13 settembre 2019.

Mercoledi 18 Settembre 2019

Il caso: A.C. e L.S. citavano in giudizio M.D. e C.C. chiedendo accertarsi stato e condizioni di un pendio adiacente alla strada d'accesso all'abitazione, la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, anche con mezzi agricoli, nonché negarsi diritto di servitù di scolo. Il Tribunale di Pesaro, dato atto della rinuncia alla prima domanda, dichiarava inammissibile l'azione possessoria, rigettava la negatoria servitutís nonchè la domanda di risarcimento, per responsabilità aggravata da lite temeraria, avanzata dai convenuti e compensava per intero le spese di causa, stante il rigetto sia della domanda attorea sia di quella di risarcimento per lite temeraria.

La Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado con la quale era stata disattesa la domanda di condanna per lite temeraria, che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., dai convenuti M.D. e C.C., condannando costoro alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati A C. e L.S,

Per i giudici di appello, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, che è domanda autonoma, configura la soccombenza reciproca idonea a giustificare, da parte del Tribunale, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., Avverso la sentenza d'appello ricorrono M.D. e C.C., deducendo. per quel che qui interessa:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, in riferimento all'art. 96, cod. proc. Civ.; per i ricorrenti è stato ingiusta la decisione di compensare le spese da parte del giudice di primo grado, nonostante che i convenuti fossero risultati totalmente vittoriosi, equiparando alla domanda principale, palesemente infondata, quella accessoria di condanna per lite temeraria, proposta dai convenuti.

Per la Corte la doglianza è fondata, ritenendo di aderire a quell'orientamento di legittimità per cui “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. Civ.”

Pertanto, osserva la Corte, che:

- stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado;

- ha pertanto errato la Corte d'appello, nel caso in esame, a confermare la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, sul presupposto che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite determinasse una loro soccombenza reciproca.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.22951/2019

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.04 secondi