Nel proporre opposizione allo stato passivo non è necessario che il creditore opponente alleghi i documenti prodotti con la domanda di ammissione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 29291/2023, pubblicata il 23 ottobre scorso.
Martedi 31 Ottobre 2023 |
IL CASO: Il Tribunale rigettava l’opposizione promossa da una banca avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva escluso il credito fatto valere dall’istituto bancario nella fase di verifica dello stato passivo.
A sostegno della decisione, il Tribunale rilevava che affinchè il collegio sia posto in grado di apprezzare le ragioni dell’impugnazione e di avere ogni elemento utile alla decisione, è onere dell’opponente produrre, anche in copia, il fascicolo della verifica dello stato passivo, comprensivo della domanda di ammissione e delle prove documentali allegate a tale domanda.
Il Tribunale evidenziava, altresì, che “per il chiaro e tassativo disposto dell’art. 99 comma 2° n. 4 legge fall., i documenti devono (tutti) essere prodotti (non semplicemente richiamati) dal ricorrente, a pena di decadenza, unitamente al ricorso e dunque nel termine perentorio di trenta giorni in cui il ricorso in opposizione deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale” e il giudice di tale giudizio non può procedere con l’acquisizione d’ufficio anche in presenza della richiesta formulata in tal senso dall’opponente.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale, la Banca proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 99, secondo comma, n. 4 della legge fallimentare.
La Banca evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale:
dal tenore letterale della predetta disposizione emerge, invece, che a pena di decadenza, l’opponente deve indicare solo i mezzi di prova;
nel caso specifico, era stato espressamente dichiarato di volersi avvalere, come mezzo di prova, della documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo;
nel corso del procedimento, aveva, comuque, depositato in giudizio tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo ad eccezione di quella relativa ad un conto corrente.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali lo hanno accolto e nel rinviare la causa al Tribunale di provenienza, in diversa composizione, hanno osservato, che dopo un primo risalente orientamento secondo il quale era onere del creditore produrre contestualmente all’introduzione del giudizio di opposizione i documenti già allegati alla domanda di insinuazione al passivo, optando per un'interpretazione estensiva della decadenza e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione, aggiungendo che il tribunale non poteva supplire all'inattività colpevole del ricorrente, dal 2017 nel cambiare orientamento è stato affermato che se l’opponente nel ricorso in opposizione abbia indicato specificatamente i documenti prodotti con la domanda di ammissione al passivo, il tribunale è tenuto ad acquisire i predetti documenti, anche nel caso in cui non vengono prodotti, nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.
Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, con l’opposizione allo stato passivo, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di volersi avvalere, come mezzo di prova, di tutta la documentazione allegata alla domanda di ammissione.