Con la sentenza n. 9593/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla necessità o meno del deposito da parte del creditore nel giudizio di opposizione allo stato passivo della documentazione allegata nella fase sommaria di verifica.
Mercoledi 21 Aprile 2021 |
IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione allo stato passivo promossa da una banca che si era visto rigettare la domanda depositata nell’ambito di una procedura fallimentare relativa ad una sua cliente sulla scorta di un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per la tardiva riassunzione del giudizio di opposizione che era stato promosso dall' opponente.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva la documentazione depositata dalla banca con l’opposizione non era idonea a provare il credito per il quale era stata richiesta l’ammissione al passivo.
La banca, ritenendo errata la decisione del Tribunale, proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la nullità del decreto di rigetto dell’opposizione per la violazione dell’art. 99 della legge fallimentare e l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziando di aver espressamente formulato l’istanza per l’acquisizione del fascicolo relativo alla fase di ammissione allo stato passivo e che il Tribunale non si era pronunciato.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in diversa composizione ha osservato che:
1. in tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 44/2011;
2. di conseguenza, una volta che il creditore abbia proposto opposizione allo stato passivo, il Tribunale deve disporre l'acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall'opponente ai sensi del comma 2 n. 4 dell’art. 99 della legge fallimentare che sono custoditi nel detto fascicolo informatico;
3. il fatto che ai sensi del predetto art. 99 legge fallimentare, il ricorso in opposizione allo stato passivo debba contenere, a pena di decadenza, "l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti" non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.