Dubbi di costituzionalità sulla applicazione della Giustizia Riparativa

Dubbi di costituzionalità sulla applicazione della Giustizia Riparativa

Come ha scritto di recente, in maniera condivisibile, Antonella Presutti (v. Riv. Sistema Penale) si preannuncia faticosa la fruibilità della Giustizia Riparativa nel nuovo procedimento penale, stante la mancanza della istituzione dei Centri sul territorio ma, soprattutto, dei Mediatori Penali, oggetto di una specifica formazione.

Martedi 31 Ottobre 2023

Inoltre, altri commentatori mettono in dubbio, in base ai principi costituzionali del c.d. Giusto Processo, la legittimità della scelta legislativa di rendere operante la normativa già nella fase della cognizione, vale a dire prima che la responsabilità per il reato contestato sia stata accertata in via definitiva e, comunque, non in base ad un ravvedimento effettivo dell’ imputato, prima o dopo la condanna e la espiazione di parte della pena nei casi più gravi che suscitano allarme sociale, e comunque mancando nella norma un apposito richiamo in tal senso.

Una tale opinione può, invero, ritenersi fondata anche sulla base della previsione, contenuta nell’129-bis Cpp, laddove la norma consente all’Autorità Giudiziaria procedente (Pubblico Ministero e Giudice) di favorire ovvero negare l’accesso alla Giustizia ripartiva a giudizio insindacabile degli stessi.

Sta di fatto che viene, in tal modo, riconosciuto una sorta di “potere” di iniziativa per spingere l’indagato/imputato e la Vittima ad intraprendere un percorso ripartivo ma, nel contempo, un potere di veto che mal si concilia con la volontà del Legislatore di introdurre una composizione amichevole del procedimento penale che giovi alle ragioni morali ed economiche delle Vittime del reato, sulla base di una volontà unanime manifestata senza alcuna costrizione di sorta.

Si teme, inoltre, che così procedendo, l’Autorità Giudiziaria sia dotata di un improprio strumento di pressione sulle legittime opzioni di strategia difensiva spettanti all’imputato e la convinzione che risultino violate la presunzione di innocenza, la parità tra le parti e il diritto di difesa, costituzionalmente tutelate, oltre alle ragioni delle Vittime coinvolte.

A tanto aggiungasi che compete solo al Giudice (o al Pubblico Ministero) “valutare, in positivo, se il programma di Giustizia ripartiva, prospettato dall’imputato, possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato ed escludere, in negativo, che l’invio possa comportare pericolo concreto per gli interessati o frustrare l’acquisizione della prova in funzione dell’accertamento dei fatti” (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, pag. 321), fermo restando che, stante il principio di tassatività delle impugnazioni,non è possibile proporre alcun rimedio avverso un siffatto provvedimento,atteso che il precetto normativo in esame non ne prevede alcuno.

Va pure ricordato che la norma non prevede neppure alcun diritto di opposizione della Vittima, neppure in presenza della gravità del reato commesso dall’imputato, il che rende possibile fruire del procedimento “inaudita altera parte” con grave violazione dei diritti alla stessa spettanti e, come tali, riconosciuti dalla stessa Riforma.

Sempre contando su una amichevole composizione,la norma dispone che, nel “caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il Giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con Ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di Giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni”, senza tenere conto della volontà della Vittima ma compiendo un vero atto di fede nella volontà delle Parti di addivenire ad una conciliazione attraverso la Mediazione Penale.

Ne costituisce riprova quanto accaduto, di recente, in relazione al Caso Maltesi, commentato in questa Rivista, in cui la Corte di Assise di Busto Arsizio ha ammesso al procedimento di Giustizia Riparativa l’imputato, sebbene condannato per omicidio nonostante le rimostranze dei Familiari della giovane Vittima e benché gli stessi fossero costituiti parte civile e la pena comminata all’imputato fosse solo all’inizio.

La Procura e le Parti civili (i genitori e il marito della vittima) si sono opposti duramente al provvedimento, adducendo che lo stesso deve essere fondato sulla riabilitazione, la responsabilizzazione e la riparazione del danno, e giudicato incompatibile con un crimine tanto efferato, senza, tuttavia, che la loro opinione abbia inciso sull’ammissione dell’imputato al procedimento ripartivo, essendo tale decisione nella esclusiva facoltà del Giudice ed insindacabile, come innanzi ricordato.

Sul punto, vari commentatori hanno manifestato molti dubbi sulla efficacia dii una siffatta iniziativa giudiziaria che incide sul senso di riprovazione che costituisce sentire comune tra i cittadini, posti di fronte ad un così grave delitto.

Di certo, si è trattato del primo caso di Giustizia riparativa affrontato dai Tribunali italiani,che costituisce un precedente importante, se non di diritto, almeno per quanto riguarda, di riflesso, l’accessibilità al procedimento.

In conseguenza, si sarebbe,comunque, in presenza di una disparità di trattamento tra l’imputato ed i Famliari della Vittima, che lascia alquanto perplessi sulla legittimità costituzionale della decisione, siccome assunta in spregio al principio di parità fra le parti ex art.111 comma 2 della Costituzione, che disciplina il c.d. Giusto Processo(!!).

La Giustizia Riparativa è, invero, un nuovo Istituto introdotto dalla Riforma nel Codice di Rito per ottimizzare la riabilitazione e il reinserimento sociale di chi ha commesso reati, puntando sul riconoscimento dei danni causati e l’impegno del reo alla loro riparazione ed ha, quindi, le potenzialità per essere molto efficace, essendo improntata ai principi cardine del nostro diritto penale: la funzione rieducativa della pena e la riparazione del danno.

Essa sposta, quindi, l’attenzione dalla punizione del colpevole e dal risarcimento puramente economico alla “riparazione”, attraverso un lavoro di incontro e,soprattutto, di assunzione di responsabilità da parte del reo.

Nondimeno, è opinione comune, in Dottrina, che il vulnus arrecato ai principi costituzionali sia così grave da risultare non rimediabile se non rimuovendo in toto la impostazione legislativa (!!).

Una così drastica valutazione risulta fondata, in prevalenza, sul meccanismo processuale introdotto dall’art. 129-bis CPP, già oggetto di un commento sulle pagine di questa Rivista.

Come innanzi enunciato, l’avvio di un percorso di Giustizia ripartiva trova, innanzitutto, il suo presupposto essenziale “sine qua non” nella volontà condivisa e consensuale di entrambi i soggetti coinvolti poiché una scelta unilaterale dell’indagato/imputato non è ritenuta, da sola, sufficiente ad attivarlo e,come tale,del tutto irrilevante.

Tuttavia, in base alla formulazione della norma, ed in spregio all’obbligo di un consenso unanime delle Parti, una scelta unilaterale e autonoma dell’imputato sarebbe sufficiente, per il Legislatore, a presentare l’istanza di accesso alle condotte di riparazione, mentre irrilevante risulterebbe la volontà dell’offeso ed, anzi, questa forma di riparazione varrebbe proprio a superare il suo eventuale dissenso.

Di fatto,alcuni spazi per la Giustizia Riparativa si rinvengono in Istituti già presen ti nella Riforma varata.

Il primo sarebbe costituito da quello finalizzato alla riduzione del trattamento sanzionatorio andando ad incidere sul quantum della pena, tra cui quello regolato dall’art. 133 C.P. che l’art. 58 comma 1 d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 ha collegato alla valutazione giudiziale dell’esito ripartivo del procedimento.

A tanto si aggiunga la nuova disciplina delle circostanze attenuanti comuni ex art. 62 n. 6 C.P..che valorizza la partecipazione a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo, così come la nuova regolamentazione della sospensione condizionale della pena non superiore a un anno ex art. 163 comma 4 C.P.

Sempre riferite al trattamento sanzionatorio, sono le ricadute positive dei percorsi riparatori nel momento della determinazione della pena che sottintende, non solo la responsabilità dell’imputato, ma, anche, la conclusione del giudizio di primo grado sebbene non produca nessuna conseguenza in termini di risparmio di attività o di deflazione processuale, com’era, al contrario, nelle intenzioni del Legislatore.

Effetti deflattivi del carico giudiziario sono, invece, resi possibili dagli Istituti riconducibili al secondo ambito aperto alla operatività della Giustizia ripartiva e costituiti dalle cause di non punibilità sopravvenuta o di estinzione del reato, con conseguente deflazione dei procedimenti pendenti.

Tale riferimento riguarda, anzitutto, la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis C.P., Istituto arricchito del parametro relativo alla condotta susseguente al reato quale indicatore della tenuità dell’offesa.

Inoltre l’esito positivo del programma riparativo, se conseguito nella fase delle indagini preliminari, può motivare una richiesta di archiviazione in base all’art. 411 comma 1-bis CPP.

In secondo luogo, va menzionata la sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, tra i contenuti del programma trattamentale, oltre alla mediazione, lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa in base all’art. 464-bis CPP. poiché anche l’esito positivo della messa alla prova, grazie anche alla riparazione dell’offesa, produce l’estinzione del reato con conclusione anticipata del processo, ma evita addirittura l’instaurazione della fase processuale laddove l’Istituto sia applicato nelle indagini preliminari,come sancito dall’art. 464-ter CPP.

Più significativa appare la rilevanza riconosciuta alla Giustizia riparativa in relazione al regime della procedibilità a querela suscettibile di remissione perché offrirebbe all’imputato una possibile soddisfazione degli interessi dell’offeso, inclusa la riparazione mediante una conciliazione tra le parti.

L’efficacia estintiva del reato unita a una praticabilità della remissione di querela fino alla sentenza definitiva ne spiega la sua importanza a fini processuali deflattivi.

Pertanto,con l’ampliamento dell’area dei reati a querela di parte rimettibile, la Giustizia riparativa si è ritagliata uno spazio anticipato di intervento così da favorire un accordo in grado di evitare la sua stessa presentazione, come sancito dall’art. 44 comma 3 d.lgs. n.150/2022, con la conseguente preclusione della instaurazione del procedimento ed aumento del contenzioso.

Nondimeno,non si può ritenere che le citate innovazioni abbiano consentito di raggiungere l’obiettivo deflattivo perseguito dalla Riforma, ma hanno diminuito la valenza della Giustizia riparativa, escludendo una possibile opzione contraria dell’imputato, perché la sua posizione ne esce ancora salvaguardata, in danno delle ragioni delle Vittime alla stregua di un suggerimento difensivo.

Basti osservare che, attraverso la remissione della querela, l’Ordinamento riconosce all’ imputato la possibilità di avvalersi di quelle condotte riparatorie idonee a provocare l’estinzione del reato anche contro la volontà della Vittima, in base a quanto previsto dall’art.162-ter C.P. ed anche in spregio alla sua stessa indisponibilità ad avvia re il percorso di giustizia riparativa.

Per contro, nulla è mutato per la Vittima poiché ha sempre diritto ad intervenire in giudizio come parte civile costituita ove rivendichi una pretesa risarcitoria per il danno da reato, tuttavia i suoi poteri non sono stati rafforzati né incrementati, anzi rimane nella posizione marginale di sempre, priva della capacità di determinare, in senso non favorevole, la decisione del Gudicante .

La novità si riscontra proprio nella decisione di concessione all’imputato di accesso al procedimento ripartivo nel cui ambito l’offeso assurge a protagonista alla pari dell’autore dell’offesa ma con un ruolo marginale su una decisione non opponibile né impugnabile.

La portata generale della Giustizia ripartiva, vale a dire il diritto di accesso senza preclusioni circa fattispecie e gravità di reato e in ogni stato e grado del procedimento penale, oltre che nella fase esecutiva, ha imposto l’esigenza di renderla sempre attuale e e praticabile anche laddove sia destinato a causare le giuste rimostranze della parte offesa a fronte di una quasi totale estraneità nelle decisioni da assumere, specie quelle che non tengono conto delle sue argomentazioni contrarie ed ancor più nei casi di reati di notevole gravità ed allarme sociale.

Nella stessa direzione vanno annoverate anche le disposizioni introdotte relative all’obbligo di informativa all’indagato/imputato ed alla persona offesa circa la facoltà di avvalersi della giustizia riparativa anche in caso di ermissione del decreto di citazione per il giudizio di appello o come opzione priva di vantaggi in rapporto a scelte difensive più convenienti (patteggiamento su richiesta dell’indagato nelle indagini: nuovo contenuto del decreto di fissazione della relativa udienza ex art. 447 comma 1, CPP e nuovo requi sito del decreto penale di condanna: ex art. 460 comma 1 nuova lett. h-ter CPP.

Tale posizione trova il suo fondamento nelle scelte di principio contenute nella Legge Delega ed enunciate nell’art. 1 comma 18, rispettiva mente, lett. d e lett. c (l. 27 settembre 2021, n. 134) ossia nel ruolo complementare assegnato alla Giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale tradizionale, grazie ad una posizione di premi nenza dei Giudici (o al Pubblico Ministero).

In quanto definita complementare, la Giustizia riparativa trova nel procedimento penale il suo naturale habitat laddove sono promossi i percorsi riparativi,come recita la previsione dell’art. 129-bis CPP, affinché abbiano effetti e ricadute positivi per le Parti.

Tali ricadute sono soggette a una duplice condizione: quella che il programma riparativo abbia coinvolto la Vittima, che sia anche persona offesa in senso processuale, e quella che l’esito favorevole sia stato realizzato in tempo utile per essere offerto alla valutazione del Giudice di primo grado per poter incidere sul quantum della pena o incidere sull’an della punizione propria.

In effetti, tale direzione non riconosce neppure al Giudice dell’appello il potere di intervento sulla pena applicata dal primo giudice, ovvero di dichiarare l’estinzione del reato per messa alla prova o la non punibilità per particolare tenuità del fatto,a fronte di un esito riparativo sopravvenuto.

Tuttavia,occorre segnalare una recente sentenza della Suprema Corte, nella fase di prima applicazione della nuova normativa, che ha sancito, in senso restrittivo, che “L’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di Giustizia riparativa contemplato dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è motivo di nullità del procedimento” (v Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.25367 del 9/05/2023).

Resta da verificare se, alla luce delle osservazioni suesposte, il procedimento riparativo, così come delineato dal Legislatore, si ponga in conflitto con i canoni costituzionali del Giusto Processo, innanzi ricordati.

Sul punto, le preoccupazioni e riserve della Dottrina hanno investito la formulazione dell’art.129-bis CPP. ed, in particolare, il potere concesso all’Autorità giudiziaria (Giudice e Pubblico Ministero) di disporre l’invio dell’indagato/imputato e della Vittima al Cento di giustizia ripartiva con una decisione insindacabile e non opponibile.

La convinzione diffusa tra i commentatori è che, come innanzi ricordato, sia imposto l’avvio del programma riparativo, in aperto contrasto con il principio, cardine, ossia l’accesso libero e volontario delle Parti al procedimento.

Inoltre,poiché il programma è finalizzato a “promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità” (art. 43 comma 2 d. lgs. n. 150/2022), risulta evidente che l’iniziativa, in quanto riferita a soggetti già catalogati nel ruolo di colpevole e vittima del reato, presupporrebbe un anticipato convincimento sulla respon sabilità da parte del Giudicante o dell’Accusa con palese violazione della presunzione di innocenza ex art 27 della Costituzione.

Ove l’impulso provenga dal Pubblico Ministero, ad essere compromesso sarebbe il principio di parità fra le parti (art. 111 comma 2 Cost.), di cui si è già detto, dal momento che l’Accusa finisce con l’obbligare un'altra parte, l’accusato, a tenere un determinato comportamento non riconducibile a pieno titolo nella strategia e nelle prerogative difensive.

Veramente singolare sarebbe la situazione in cui verserebbe l’imputato poiché, quand’anche accedere o opporsi alla giustizia riparativa sia un opzione comunque destinata a influire sull’esito del processo, si troverebbe stretto tra la coazione a dare seguito alla sollecitazione del giudice, incluso l’impegno a realizzare l’esito riparativo, e il rischio di subire, in caso di condanna, un trattamento sanzionatorio deteriore per la scelta di avvalersi del legittimo esercizio del suo diritto di difesa nelle forme ordinarie.

In ogni caso, risulta evidente come tale iniziativa colpirebbe il diritto di difesa, benché proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall’art. 24 comma 2 Costituzione, per entrambe le parti e della Vittima in particolare con la conseguenza che insistere perché l’imputato vi acceda in contrasto con la sua linea difensiva e addirittura pretendere la riconciliazione con l’offeso appare inutile e del tutto fuori luogo.

Va, anche, aggiunto che promuovere l’accesso dell’imputato alla giustizia riparativa, per il Giudice, non comporta vantaggi in termini di deflazione o di risparmio di attività processuale tanto meno nei casi in cui l’esito favorevole venga speso al fine di incidere sul quantum della pena, determinazione che presuppone già accertata la responsabilità dell’imputato e la conclusione del giudizio di primo grado.

Ove ciò dovesse accadere, sarebbe la stessa applicazione della norma dell’art. 129-bis CPP a porsi in violazione della presunzione di innocenza e non propriamente la sua previsione.

Da tali considerazioni emerge chiaramente che all’ imputato ed alla Vittima non si può chiedere di manifestare una supina adesione a un percorso ripartivo del tutto ignoto anche al Giudice e rimesso, nella sua concreta fattibilità, solo alla valutazione esclusiva del mediatore, che appare l’unico titolato alla acquisizione del loro consenso libero e volontario ex art. 54 d. lgs. n. 150/2022.

Tale soluzione non appare neppure pensabile ai fini della declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e dell’estinzione del reato per buona riuscita della messa alla prova ex art. 464-septies CPP atteso che, come rilevato, l’eventuale esito riparativo, a prescindere dal momento processuale in cui gli sia offerto, non risparmia al Giudice la verifica di sussistenza e valutazione degli ulteriori presupposti di legge.

Nondimeno, secondo il Legislatore, appare coerente con la parità delle Parti che siano il Giudice o il Pubblico Ministero e non la persona offesa/vittima ad accogliere le intenzoni dell’imputato in modo da preservare la scelta libera e volontaria dello stesso siccome titolare esclusivo del potere di richiesta, ferma restando la contestuale disponibilità – libera e volontaria – della “controparte” ma sempre a fronte di una richiesta dell’imputato, nemmeno controbilanciata da una analoga iniziativa offerta alla Vittima.

In conseguenza,è necessario valutare l’opportunità di una modifica della norma e che si metta ordine nel disegno legislativo.

Senz’altro, il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria risponde alla preoccupazione di non vanificare l’impegno organizzativo richiesto per la nuova disciplina organica, affidando la sua operatività alla iniziativa, solo eventuale, dell’autore della offesa e della Vittima.

Più convincente appare il proposito del riformatore di offrire alla vittima una tutela più idonea alla esigenza di ottenere riparazione dell’offesa provocata dal reato.

Un risultato, quest’ultimo, fuori della portata del Legislatore che ha inteso, allo stato, di garantire l’accesso agli strumenti della riparazione, sancendo, appunto, il diritto illimitato e d incondizionato ad avvalersi della giustizia riparativa.

Farsi garante di questo diritto è il compito affidato alla Autorità giudiziaria, come si ricava dal ruolo sostitutivo della sua iniziativa, sebbene con i limiti innanzi evidenziati.

Del resto, complice anche la carenza di servizi di assistenza alla vittima, l’informativa circa la facoltà di accedere al programma di Giustizia riparativa, ripetuta ossessivamente nella successione delle attività processuali, è adempimento solo formale, e niente di più che un semplice avviso.

In questa prospettiva risulta naturale che, in assenza di alcuna iniziativa, l’Autorità giudiziaria possa farsi carico di promuovere, col consenso delle parti (ma non senza), un contatto con il Centro di giustizia ripartiva peri garantire il diritto di accesso alla giustizia ripartiva per entrambe le Parti.

A tanto aggiungasi che appare criticabile anche la regolamentazione prevista dall’art. 129-bis comma 6 CPP. a proposito del momento di chiusura del programma riparativo e con particolare riguardo alla valutazione giudiziale dei risultati raggiunti dall’imputato a cui fa riferimento la proposta delle Camere Penali di consentire all’Autorità giudiziaria l’acquisizione della relazione, trasmessa dal mediatore, nel solo caso di esito positivo e precludere la conoscenza del suo fallimento come soluzione preordinata a “evitare pregiudizi”.

Per contro, si ritiene che, una volta avviato il programma di Giustizia ripartiva, per iniziativa dell’A.G. o su richiesta dell’interessato,non sia ipotizzabile che il procedimento resti privo del potere di controllo almeno sul corretto adempimento degli obblighi di legge prescritti per le attività mediative.

La relazione rende conto dello svolgimento delle attività previste, della mancata effettuazione,della interruzione del programma e non solamente del relativo esito (positivo/negativo) (art. 58 d. lgs. n. 150/2022).

Inoltre e soprattutto, risulta evidente che limitare l’acquisizione (rectius: l’invio) della relazione al solo caso di esito positivo del programma rende manifesta, di per sé e a contrario, proprio la sua negativa riuscita.

In realtà, la nuova disciplina organica non si sottrae all’impegno di circoscrivere la valutazione all’esito favorevole della relazione (art. 58 comma 1 d.lgs. n. 150/2022) poiché gli effetti pregiudizievoli,nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa, riveli che il programma non è andato a buon fine, sono espressamente esclusi (art. 58 comma 2 d.lgs. n. 150/2022).

Realizzare l’esito positivo del programma riparativo non è nelle prerogative dell’imputato poiché, come richiesto per l’accesso,la disponibilità conciliativa dell’offeso resta imprescindibile base dell’accordo e della individuazione del tipo della riparazione (simbolica o materiale ex art. 56 d.lgs. n.150/2022).

Non vanno trascurate, inoltre, le ragioni ed i “responsabili” dell’eventuale fallimento che rimangono ignoti all’autorità giudiziaria.

Quanto accade nello spazio della mediazione è protetto da confidenzialità e riservatezza (art. 50 d.lgs. n.150/2022),canoni essenziali per il suo successo.

La sanzione della inutilizzabilità(fisiologica) probatoria (art. 51 d.lgs. n.150/2022 e art. 191 c.p.p.) impedisce il travaso nella sede processuale delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in tale contesto.

Non è prevista alcuna verbalizzazione e documentazione delle attività svolte, adempimenti peraltro estranei alla prassi operativa dei mediatori, i cui doveri di non rivelazione sono coperti dal segreto professionale.

La verificata inadeguatezza dei rimedi suggeriti a proposito del meccanismo di cui all’art. 129-bis CPP. non chiude la questione dei rapporti tra giustizia riparativa e procedimento penale: il regime di innesto normativamente messo a punto resta perfettibile nel riscontro di criticità e punti di debolezza che spetta alla sua applicazione concreta portare allo scoperto.

Le soluzioni del riformatore invitano a una lettura prudente ed equilibrata il che non significa sottovalutare i rischi, serissimi, che sugli equilibri del processo penale può comportare l’apertura al paradigma riparativo, ma nemmeno implica sentirsi costretti a aderire alla convinzione, fideistica,delle sue potenzialità rigeneratrici del sistema punitivo ma anche a quella deflattiva.

Sin qui una norma destinata a suscitare ampi commenti ed interpretazioni spie in relazione al potere discrezionale dei Magistrati di consentire all’imputato l’accesso ai programmi di Gustizia Riparativa ed alla Vittima di opporsi in presenza di una grave lesione dei propri diritti.

Va, comunque, sottolineato il ruolo marginale e non essenziale assegnato dalla norma introdotta alla Vittima di Reato ai fini della decisione dell’A.G. di procedere ad una mediazione penale nell’ambito della lesione dei propri diritti ancor più quando l’intero procedimento sia privo di parametri di valutazione del danno e di calcoli tabellari per stabilire, nella trattativa con l’imputato, la sussistenza ed in quale misura dii margini per una qualche disponibilità ad accedere ad una Giustizia veramente Riparativa e non già pretesto per inutili quanto dolorose discussioni.

Dovremo, dunque, abituarci sempre più alla distinzione terminologica tra “riparativo” e “riparatorio”, tenendo presente che se il risarcimento del danno lo può effettuare solo chi ha mezzi economici sufficienti, la riparazione invece la può attuare chiunque.

Va fatta, tuttavia, un’ultima osservazione su tali innovazioni.

Il successo di questa sfida non potrà prescindere dal nuovo ruolo cui sono chiamati gli avvocati, i quali non solo dovranno saper accompagnare i loro assistiti “in un percorso di seria informazione tecnica, in vista di una scelta approfondita e responsabile, in modo da evitare il rischio di adesioni apparenti o scarsamente consapevoli”, ma soprattutto dovranno far emergere tutti gli elementi indispensabili per la costruzione della “pena-programma”, la più adatta possibile alle esigenze di vita e familiari dell’imputato.



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