Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Casssazione nell'ordinanza n. 28572/2023.
Lunedi 30 Ottobre 2023 |
Il caso: Il Fallimento Delta proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d’ufficio Tizio e Caio emesso nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un’azione di responsabilità per danni ex art 2932 c.c., 2933 c.c., 2934 e 2934 bis c.c. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita.
Tra l'altro il Fallimento chiedeva che le somme liquidate a titolo di compenso professionale fossero poste a carico dei convenuti A, B, C, D ed E.
C si costituiva e, in via preliminare, chiedeva che fosse autorizzata la chiamata in causa di F, G, H, I, L ed M, quali parti del giudizio di merito la cui posizione era stata già definita con l’estinzione del giudizio a seguito di transazioni intervenute con il fallimento.
Si costituivano in giudizio I, L ed M chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la domanda nei loro confronti perché, a seguito di transazioni intervenute con il fallimento, il giudizio era stato dichiarato estinto.
Il Tribunale, in via preliminare, dichiarava l’inammissibilità della domanda di estensione del contraddittorio nei cui confronti delle parti nei cui confronti il giudizio si era estinto; nel merito, accolse l’opposizione proposta dal Fallimento e ridusse l’importo liquidato dal primo giudice.
Tizio e Caio ricorrono in Cassazione, censurando, come quarto motivo, la decisione impugnata nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile la domanda verso i convenuti nei confronti dei quali il giudizio di merito era stato dichiarato estinto per intervenuta transazione dopo la nomina dei CTU.
Per la Cassazione, la censura è fondata:
a) la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali;
b) l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
c) considerata la natura solidale dell’obbligazione, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari;
d) in caso di conciliazione tra le parti, e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della nomina del CTU.
Cassazione civile ordinanza 28572 2023