La Consulta, con la sentenza n. 32, depositata il 29 febbraio, ha dichiarato incostituzionale l'art., 2952, secondo comma, cod. civ., nella formulazione pro tempore, vigente tra il 28.10.2008 e il 18.12.2012, “ per i quali opera la prescrizione decennale”.
Mercoledi 6 Marzo 2024 |
La questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, la quale ha censurato il contrasto della succitata norma con gli articoli 3 e 47 Cost., evidenziando, in particolare, che già l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) aveva rilevato l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione rispetto alle polizze vita, invitando le imprese assicurative alla liquidazione degli importi concernenti il ramo vita anche in caso di richieste tardive, poiché era emerso che, nella maggior parte dei casi, la tardività era dipesa solo dalla mancata conoscenza dell'esistenza della polizza da parte dei beneficiari sopravvissuti all'assicurato.
Nell'ordinanza di remissione si legge: “si ritiene che un intervento meramente ablativo, che escluda dal termine di prescrizione biennale le polizze vita, sia sufficiente a colmare il vulnus normativo, poiché comporterebbe l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, in linea con il successivo intervento legislativo”.
La Corte Costituzionale, in accoglimento della questione sollevata, ha stabilito che la prescrizione biennale, associata ad un dies a quo oggettivo, è irragionevole e limitativa della possibilità di esercizio dei diritti derivanti dal risparmio previdenziale, così come tutelato dall'art. 47 Cost.
Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della prescrizione che gli consente di poter stabilire la lunghezza dei termini, la Consulta ha sottolineato che la suddetta discrezionalità deve sempre garantire la possibilità di esercizio del diritto cui fa riferimento.
Nelle polizze vita si verifica spesso l'eventualità che il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli non sappia di aver acquisito un diritto. Di conseguenza, la pretesa che tale diritto sia esercitato in tempi brevi, spesso rende difficoltoso se non impossibile farlo valere. La norma censurata vìola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e, al contempo, pregiudica i diritti che derivano dal risparmio previdenziale tutelato dall'art. 47 Cost.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
Corte Costituzionale sentenza 32 2024