La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34032 del 9 settembre 2024 è tornata ad occuparsi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e delle situazioni in presenza dei quali si possa parlare di incapacità contributiva assoluta e incolpevole dell'obbligato.
Mercoledi 11 Settembre 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Pavia, riconosceva Tizio colpevole del reato di cui ali' art. 570-bis cod. pen., per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 900,00 per la figlia minore, condannandolo alla pena di euro 800 di multa.
La Corte d'Appello di Milano, nel riformare parzialmente la decsione di primo grado, applicava un trattamento più favorevole, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche, e riduceva così la pena a mesi due e giorni venti di reclusione.
La difesa di Tizio propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, dal momento che, affrontando un periodo di ristrettezze economiche, Tizio aveva comunque eseguito con costanza un pur parziale versamento di quanto dovuto.
La Suprema Corte, nel ritenere manifestamente infondato il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
a) secondo costante orientamento giurisprudenziale, in caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei minori, lo stato di bisogno è (relativamente) presunto, salvo prova contraria, non potendo considerarsi l'omissione irrilevante anche quando a garantire le esigenze in luogo del soggetto inadempiente provveda l'altro genitore con proprie risorse, come nel caso di specie, o intervengano terzi;
b) l'art. 570-bis cod. pen., invero, fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice, e ciò a prescindere dalla condizione di bisogno e, ovviamente, dall'entità della somma dovuta;
c) peraltro in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza;
d) nel caso in esame, La Corte ha evidenziato che l'imputato, omettendo unilateralmente di versare in misura totale l'assegno di mantenimento, non ha fornito alcuna dimostrazione che l'inadempimento fosse dovuto a una condizione di impossibilità assoluta e incolpevole.