Avvocati: l'invio della fattura è sufficiente a interrompere la prescrizione del credito?

Avvocati: l'invio della fattura è sufficiente a interrompere la prescrizione del credito?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26286/2025 chiarisce quali caratterisiche deve avere l'atto di messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato.

Mercoledi 1 Ottobre 2025

Il caso: L'avv. Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Sempronio, chiedendone la condanna al pagamento del saldo dell’importo di cui alla fattura n. 21/2003 per residui euro 5.119,80 (al netto dell’importo di euro 1.000,20 già versato) a titolo di compenso professionale relativo a prestazioni giudiziali in materia penale, nonché ulteriori interessi legali maturati e maturandi e vittoria di spese processuali.

Sempronio si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, eccepiva la prescrizione presuntiva di pagamento ex art. 2956 c.c. e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del professionista al pagamento della somma di euro 10.000,00 per lite temeraria, con vittoria di spese processuali.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento del compenso professionale in favore dell’avvocato e delle spese di lite: per il giudice di primo grado il termine triennale di prescrizione presuntiva di pagamento decorrente dal 7/05/2001 (data di emissione della sentenza del GIP di non luogo a procedere) era stato tempestivamente interrotto, dapprima con l’invio della richiesta di pagamento di cui alla fattura n. 21/2003, successivamente con il pagamento parziale di euro 1.000,20 effettuato in data 20/04/2004 a mezzo assegno bancario, quindi con lettera raccomandata a/r ricevuta dal convenuto il 7/02/2007 e infine con l’atto di citazione introduttivo del giudizio notificato in data 29/03/2008.

La Corte d'appello, adita da Sempronio, in accoglimento parziale del gravame, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese di lite: sul punto rilevava che:

  • il solo invio della fattura commerciale non poteva costituire elemento interruttivo della prescrizione in quanto questa costituisce un mero documento fiscale inidoneo a far desumere una specifica richiesta di pagamento a far data dalla quale è possibile poi calcolare il lasso temporale utile alla prescrizione del diritto vantato;

  • il pagamento parziale del compenso professionale avvenuto il 20/04/2004 da parte di Sempronio, ove non accompagnato dalla precisazione della sua esecuzione in acconto del maggior debito, non poteva valere come riconoscimento e, quindi, avere valore di atto interruttivo della prescrizione.

L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata e deducendo che la fattura n. 21/2003 trasmessa al cliente Sempronio- con la quale si portava a conoscenza dello stesso debitore la volontà del creditore, attraverso l’esortazione di pagamento in calce al documento, di ottenere il pagamento del proprio credito professionale - aveva tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per garantire l’effetto interruttivo della prescrizione.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato: sul punto osserva che:

a) l'atto di costituzione in mora, come delineato dall'art. 1219 c.c., consiste nella manifestazione di volontà del creditore rivolta al debitore di pretendere subito l'adempimento o, più in generale, di non voler tollerare ulteriore ritardo o indugio da parte dell'obbligato;

b) anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo);

c) la fattura può costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l’invio della stessa (essendo sempre necessario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto: l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora;

d) nel caso in esame, la Corte distrettuale ha sottolineato che la fattura prodotta dal ricorrente non permetteva anche di rinvenire una specifica richiesta di adempimento, con la fissazione, come appunto prescritto dalla citata giurisprudenza, anche di un termine entro il quale adempiere;

e) quanto all'acconto versato, si ritiene che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

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