La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2502/2024 si è pronunciata in favore del legale che, per conto di un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, poi conclusosi con la dichiarazione di estinzione per prescrizione, aveva chiesto la liquidazione del compenso per la fase istruttoria avendo depositato la lista testi.
Lunedi 29 Gennaio 2024 |
Il caso: Il Presidente del Tribunale rigettava l’opposizione, proposta ex art.170 del DPR 115/2002, dall’Avv.Tizio avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in un processo penale, quale difensore di Caio, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, il Tribunale non liquidava al legale il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che detta fase non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall’opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione,
L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, aveva depositato una lista testimoniale e aveva citato i testi, attività, questa, espressamente prevista dall’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014.
Per la Corte il motivo è fondato; sul punto osserva che:
a) il Tribunale ha escluso il compenso per la fase istruttoria perché il processo penale era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l’attività preparatoria all’istruttoria, vale a dire “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”;
b) nel caso in esame, il Tribunale ha omesso di liquidare la fase istruttoria, benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria.
Decisione: accoglimento del ricorso con rinvio ad altro magistrato del Tribunale.
Cassazione civile ordinanza 2502 2024