La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.19467/2022 si pronuncia in merito al diritto dell'avvocato di percepire il compenso anche per la fase istruttoria anche nell'ipotesi in cui il giudice, ritenendo di poter decidere sulla base dei documenti prodotti, non abbia accolto l'istanza di ammissione di CTU.
Lunedi 18 Luglio 2022 |
Il caso: L'avv. Tizio adiva il Tribunale di Velletri, esponendo di aver ricevuto incarico da Mevio di convenire in giudizio la Banca Alfa per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi usurari.
Conclusosi il giudizio con il rigetto della domanda, il difensore chiedeva il pagamento di € 19.595,18 a titolo di competenze professionali; il convenuto eccepiva di nulla dovere, instando per la condanna del difensore per responsabilità professionale, dato l’esito sfavorevole della causa.
Il Tribunale, dichiarata l’infondatezza della riconvenzionale di risarcimento del danno, liquidava un compenso di € 1.999,00, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. 55/2014, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria: per il Tribunale, nessun compenso poteva esser riconosciuto al legale per l’istruttoria, essendo la causa documentale e essendo stata respinta la richiesta di c.t.u.
L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, osserva quanto segue:
a) anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell’ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l’elencazione, peraltro non tassativa, dell’art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014;
b) detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u..
c) inoltre, nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione - quale quello in esame - è indubbiamente contemplata la fase decisoria: il tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda non poteva negare il compenso per tali attività, essendo indiscusso che l’avv. Tizio abbia patrocinato fino alla conclusione del processo.