La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20590 del 27 giugno 2022 fa chiarezza circa le modalità di notifica del precetto allorchè il creditore agisca esecutivamente nei confronti del singolo condomino.
Mercoledi 29 Giugno 2022 |
Il caso: In forza di sentenza del Tribunale di Catania recante condanna al pagamento di somme del Condominio dell’edificio sito in Catania, via Sempronio, A.G. intimava precetto di pagamento a F.A., nella qualità di condomina del predetto condominio.
L'intimata proponeva opposizione al precetto, argomentata sull’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti; il Tribunale rigettava l'opposizione, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc.civ.
Per il Tribunale, l’omessa notificazione della sentenza azionata alla condomina F.A. destinataria del precetto (fatto pacifico) non aveva cagionato alcuna lesione del diritto di difesa di quest’ultima, «tenuto conto che gli estremi del titolo erano stati specificamente riportati nell’atto di precetto opposto e che l’opponente era a conoscenza dell’esistenza dello stesso, così come può evincersi dalle convocazioni assembleari in atti»
F.A. ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 479 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. Civ.: per la ricorrente l’omessa (previa o contestuale) notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell’ente condominiale non sia surrogabile dalla mera conoscenza dell’esistenza del titolo aliunde acquisito ed importi la nullità dell’atto di precetto.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
a) Il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà;
b) tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell’ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo;
c) il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale;
d) pertanto, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio né dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell’esistenza di una statuizione di condanna dell’ente, la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.