La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14256/2022 torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, degli effetti derivanti da una convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge beneficiario e della funzione compensativa dell'assegno.
Martedi 19 Luglio 2022 |
Il caso: Mevia ricorre in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, provvedendo in accoglimento dell'appello di Caio ed in riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha rigettato la domanda di Mevia volta ad ottenere un assegno divorzile, regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Mevia nel ricorso lamenta:
a) violazione e falsa applicazione della Legge sul divorzio, specificamente dell'articolo 5, comma 10, e dell'articolo 5, comma 6) essendo inesistente una norma che preveda la convivenza more uxorio dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno come causa di cessazione del diritto all'assegno di divorzile;
b) violazione e falsa applicazione della stessa L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, nell'interpretazione data da Cass., Sez. Un., 18287 del 2018 nella parte in cui prevede il venir meno dell'assegno divorzile a seguito di convivenza more uxorio.
Per gli Ermellini il ricorso è infondato: sul punto la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 32198/2021, che hanno affermato i seguenti principi di diritto:
1) l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonche' sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu' del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa;
2) peraltro, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente piu' debole questi, se privo anche nell'attualita' di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
3) a tal fine il richiedente dovra' fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge; l'assegno, su accordo delle parti, puo' anche essere temporaneo;
4) rimane confermato che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa;
5) nel caso in esame, la ricorrente non indica elementi tali da comportare, almeno in astratto, il riconoscimento all'assegno nella sua funzione compensativa: non ha in atti dedotto alcunchè che possa identificare, neppure sul piano della semplice allegazione, l'ipotetica consistenza di un contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.