Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nel procedimento penale a carico di un sottufficiale dell’Esercito.
La pronuncia ha riguardato un Sottufficiale dell'Esercito per il quale il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio per “Disobbedienza continuata aggravata (artt. 173, comma 1, 47 n. 2 c.p.m.p. e 81 cpv c.p.), perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di obbedire alle disposizioni e agli ordini, attinenti al servizio e alla disciplina”, contenuti in una serie di direttive concernenti la tenuta, conservazione e trattazione della documentazione classificata a mezzo sistemi informatici.
Tali direttive erano state ribadite e precisate dai Comandanti di Corpo del reparto di appartenenza del Sottufficiale sia attraverso regolamenti interni all’uopo predisposti sia mediante briefing di indottrinamento impartiti con modalità telematiche o in presenza, individuali o collettive.
Come sostenuto dalla difesa, ed osservato all’esito della discussione finale dal GUP, “le contestate condotte non sono idonee ad integrare l'elemento materiale del reato di disobbedienza di cui all'art. 173 c.p.m.p., difettando la stessa emanazione di un ordine, che, per sua natura, deve essere specifico e diretto ad uno o più ben determinati ed individuati militari. Qui vengono invece in rilievo violazioni di disposizioni di natura generale dirette in maniera indifferenziata a tutti i militari in possesso per ragioni di servizio di informazioni classificate”.
Il Giudice ha affermato, inoltre, che “Non può in effetti costituire ordine l’ammonimento generalizzato a non violare obblighi derivanti da leggi, regolamenti, direttive e circolari. Nel caso di specie il richiamo è alle disposizioni regolamentari che rientrano nell'ambito di quei doveri generali sulla disciplina militare - previsti agli artt. 712 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito T.U.O.M.) - con particolare riferimento ai doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari (art. 722).
Le numerose disposizioni regolamentari richiamate nel capo di imputazione, quindi, non sono altro che una specificazione di dettaglio di tali doveri di disciplina militare, rivolte a tutto il personale militare in possesso di informazioni classificate costituenti materia di possibile valutazione disciplinare ai sensi degli artt. 1352 D.Lgs. 66/2020 (C.O.M.) e 722 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), difettando invece l'emanazione di uno specifico ordine diretto al militare odierno imputato.
Anzi, talune delle richiamate disposizioni sono addirittura rivolte a "tutti i soggetti, pubblici e privati, legittimati alla trattazione di informazioni classificate" e quindi anche a personale civile e non solo ai militari.”
Rilevata, infine, l’assenza di una “volontà di disobbedire ad un ordine - qualora pure sussistente - bensì una condotta mossa da un malinteso senso del dovere” il Gup ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.