Divorzio: nozione di “stabile relazione” ai fini della revoca dell'assegno divorzile

Divorzio: nozione di “stabile relazione” ai fini della revoca dell'assegno divorzile

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12335 del 10 maggio 2021, nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, chiarisce il concetto di “stabile relazione” in presenza della quale può essere revocato il diritto all'assegno divorzile.

Mercoledi 12 Maggio 2021

Il caso: il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio trae Tizio e Caia, revocando l'assegno di mantenimento già riconosciuto a quest'ultima all'esito dell'udienza presidenziale: tanto sul presupposto che la stessa intrattenesse una relazione stabile con un terzo, dimostrata dalla garanzia fideiussoria da lui prestata con riguardo al pagamento del canone locatizio dell'appartamento ove la prima risiedeva.

La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado: Caia quindi ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado,tra gli altri, per i seguenti motivi:

a) la corte di appello ha confermato la decisione del tribunale di negare l'assegno divorzile in favore della ex moglie sull'assunto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza sulla base della fideiussione che un terzo aveva prestato a garanzia dell'adempimento, da parte suo, del pagamento del canone di locazione e della dichiarazione della stessa ("lo mi frequento con una persona, ma non ho alcuna convivenza stabile") cui ha attribuito valore confessorio dell'esistenza di una convivenza more uxorio, in palese contrasto con il senso letterale e logico delle sue parole;

b) la Corte distrettuale non ha accertato, nel caso in esame, i caratteri necessari della continuatività e della effettiva progettualità di vita perché possa ritenersi che il rapporto di frequentazione della ricorrente configuri una convivenza more uxorio;

c) comunque la stessa, ove provata, non sarebbe in grado di recidere ogni plausibile connessione con il tenore ed il modello di vita, caratterizzanti la convivenza matrimoniale e ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per chiarire la nozione di “stabile relazione” al fine di negare o revocare l'assegno divorzile:

  1. è stato più volte affermato che la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;

  2. l'obbligato, che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, è sufficiente che dimostri l'instaurazione di una relazione stabile dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia;

  3. nella specie, la corte distrettuale, muovendo dall'assunto che «l'esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all'unione coniugale, conduce a negare l'assegno», ha ricavato, poi, la prova della stabilità, nei termini suddetti, della relazione intrattenuta da Caia con il terzo (che aveva prestato fideiussione per il pagamento, da parte sua, del canone afferente l'abitazione da lei detenuta in locazione fin dal 2007, e che è il medesimo soggetto cui ella si è riferita quando ha specificamente affermato di frequentare una persona, pur senza conviverci stabilmente) valorizzando, appunto, questi due elementi indiziari: la prestata garanzia personale a decorre dal 2007 e la frequentazione ammessa dalla donna.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12335 2021

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