L'amministratore di condominio a cui viene revocato l'incarico prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina ha diritto sia al compenso maturato per l'attività svolta che al risarcimento del danno.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n.7874/2021.
Mercoledi 12 Maggio 2021 |
Il caso: Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di secondo grado, accoglieva solo in parte l'appello avanzato da L.F. contro la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Palermo: il Tribunale affermava che all'appellante, ex amministratrice del Condominio Delta (nominata in data 30 dicembre 2010 con incarico annuale e poi revocata ante tempus con delibera assembleare dell' 11 aprile 2011) spettasse solo il saldo del compenso fino all'esaurimento del rapporto e non anche il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1725 c.c., essendo questa norma inapplicabile al recesso in materia di professioni intellettuali, disciplinato, piuttosto, dall'art. 2237 c.c.
L.F. ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare fondata l'impugnazione, rileva quanto segue:
a) gli effetti della revoca dell'incarico di amministratore di condominio non possano trovare la loro disciplina nella fattispecie di cui all'art. 2237 c.c., la quale regola, invero, il recesso del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale;
b) il contratto tipico di amministrazione di condominio, il cui contenuto è essenzialmente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., non costituisce prestazione d'opera intellettuale, e non è perciò soggetto alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata - come richiesto dall'art. 2229 c.c. - all'iscrizione in apposito albo o elenco, quanto al possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità, e rientra, piuttosto, nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
c) al contratto di amministrazione di condominio, al di là dello statuto dei poteri e degli obblighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 e 11.31 c.c., può trovare residuale applicazione la disciplina in tema di contratto di mandato;
d) trattandosi, peraltro, di mandato che si presume oneroso conferito per un tempo determinato, se la revoca è fatta prima della scadenza del termine di durata previsto nell'atto di nomina, l'amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell'art. 1725, primo comma, c.c., salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.