Mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche: conseguenze

Mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche: conseguenze

Con l’ordinanza n. 11200/2021, pubblicata il 28 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nullità o meno della sentenza emessa senza la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Giovedi 13 Maggio 2021

IL CASO: La vicenda riguarda l’impugnazione di una sentenza del Tribunale, dove il ricorrente in Cassazione ne deduceva, fra i vari motivi, la nullità per violazione dell’art. 352 c.p.c., in quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti avevano chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche, ma il Tribunale aveva invece trattenuta la causa in decisione senza la concessione dei predetti termini.

Secondo il ricorrente, la mancata concessione dei termini le aveva precluso la possibilità di contestare in modo compiuto la tardività della produzione documentale della controparte.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte che nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ha osservato che nell’ipotesi in cui, come era avvenuto nel caso esaminato, il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissati dall’art. 190 c.p.c. e richiamati dall’art. 352 c.p.c., si verifica una ipotesi di nullità della sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullità che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 13/08/2018, n. 20732; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2016, n. 18149; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7760; Cass. Sez. 3, 06/03/2006, n. 4805).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11200 2021

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