Si segnala la sentenza n. 4949 del 17 giugno 2025 con cui il Tribunale di Milano ha deciso per la nullità di una delibera condominiale con cui l'assemblea ha approvato la nomina di un amministratore con un compenso molto più alto di quello precedente, revocato.
Lunedi 7 Luglio 2025 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al Tribunale di Milano il Condominio ove risiede per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Nel merito: Dichiararsi la nullità o l'annullabilità della deliberazione condominiale avente ad oggetto la nomina del nuovo amministratore perché arbitraria, illogica ed adottata dall'assemblea con eccesso di potere; conseguentemente revocarsi la nomina del dottor Caio, nuovo amministratore del condominio, oltre al rimborso delle spese di mediazione e delle spese legali”.
In particolare, l'attore deduce che l'assemblea ha approvato a maggioranza la nomina del nuovo amministratore con compenso sproporzionato (Euro 2.500,00 annui) rispetto all'amministratore uscente (600,00 annui) e rispetto alla consistenza delle spese ordinarie sostenute dai condominio pari ad Euro 12.000,00.
Per il Tribunale la domanda attorea è fondata, sulla base del seguente ragionamento:
a) preliminarmente si rileva che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e ai controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma tale sindacato del Giudice deve anche riguardare il riscontro della legittimità;
b) tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante;
c) l'impugnativa della delibera assembleare per vizio di eccesso di potere, vizio che si caratterizza per il perseguimento da parte della maggioranza di interessi non aderenti a quelli del condominio e vantaggiosi solo per alcuni dei partecipanti o di terzi, impone al giudice di verificare se la volontà assembleare si sia formata per finalità estranee al condominio, deviando dall'interesse della compagine condominiale, arrecando pregiudizio ai suoi partecipanti;
d) come enuncianto dalla Cassazione, nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica;
e) nel caso in esame, alla luce dei principi sopra enunciati e degli elementi addotti da parte attrice, la delibera risulta ispirata dall'intento di recare vantaggi al nuovo amministratore nominato con conseguente eccesso di potere: da ciò deve discendere la nullità della delibera.