La semplice convivenza non influisce sul diritto all'assegno divorzile

La semplice convivenza non influisce sul diritto all'assegno divorzile

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25074/2017 torna ad occuparsi della questione relativa all'eventuale venir meno del diritto dell'ex moglie all'assegno divorzile in caso di nuova relazione sentimentale.

Venerdi 10 Novembre 2017

Il caso: Il Tribunale in primo grado, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra B. e M., aveva escluso che la ex moglie avesse diritto all'assegno divorzile, in quanto “stabilmente convivente con un altro uomo”; la Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'impugnazione della donna, rilevando che:

  • il diritto all'assegno divorzile viene meno solo qualora l'ex coniuge beneficiario instauri con un'altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia "di fatto", basata su un modello e un progetto di vita comuni;

  • nel caso di specie, vi era soltanto una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della M..

    L'ex marito propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dell'art. 2697 c.c.: la Corte d'appello erroneamente ha ritenuto che egli fosse gravato della dimostrazione "diabolica" della continuità di apporti di natura economica forniti alla M. dall'attuale convivente, malgrado la già provata relazione di convivenza tra i due comporti di per sè il venir meno dei presupposti dell'assegno divorzile.

    La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, rileva che

  • la Corte territoriale. all'esito di un accertamento di merito adeguatamente argomentato e pertanto insindacabile, ha ritenuto che la nuova relazione sentimentale intrapresa dalla M. non integrasse i connotati di una famiglia "di fatto", che deve essere basata su un progetto e un modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità;

  • la dimostrazione dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all'assegno divorzile.

  • pertanto non è venuto meno il diritto della ex moglie all'assegno divorzile.


Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25074


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