Le istanze di fallimento successive alla prima devono essere notificate al debitore?

Le istanze di fallimento successive alla prima devono essere notificate al debitore?

Nei confronti di una società, dopo il deposito di una prima istanza di fallimento da parte di un creditore, vengono depositate ulteriori istanze da parte di altri creditori. E’ necessario procedere alla notifica di tutte le istanze alla fallenda?

Lunedi 13 Novembre 2017

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26276/2017, pubblicata il 6 novembre scorso la quale, nel ribadire quanto già affermato in altri arresti da parte degli stessi giudici di legittimità, ha ritenuto non necessario che si proceda alla notifica di tutte le successive istanze di fallimento, in quanto incombe sulla fallenda l’onere di seguire gli ulteriori sviluppi della procedura fallimentare.

IL CASO: Successivamente al deposito di un’istanza di fallimento nei confronti di una società, contro quest’ultima veniva depositata, da parte di diverso creditore, un ulteriore istanza. Entrambe le istanze venivano riunite ed il Tribunale, all’esito dell’istruttoria fallimentare, dichiarava il fallimento della società resistente.

Avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, la fallita proponeva reclamo ex art. 18 della legge fallimentare, che veniva rigettato dalla Corte di Appello. La decisione della Corte di Appello veniva, quindi, impugnata in Cassazione dalla società fallita la quale deduceva la violazione dell’articolo 15 della legge fallimentare sotto vari profili, tra cui la mancata notifica alla debitrice di entrambe le istanze di fallimento, "a prescindere dalla costituzione o meno della società".

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il motivo e rigettato il ricorso, ribadendo che "anche a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007 n.169 nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata" (Cass. 24968/2013, 98/2016).

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 06/11/2017 n.26276

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