Non si applica la prescrizione presuntiva ai compensi dovuti all’avvocato se il cliente nega l’esistenza del credito.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7793, pubblicata il 17 marzo 2023.
Mercoledi 22 Marzo 2023 |
IL CASO: Un avvocato agiva in giudizio nei confronti degli eredi di una sua ex cliente chiedendo la loro condanna, ciascuno pro quota ereditaria, al pagamento delle competenze maturate per l’attività professionale prestata in favore della loro dante causa.
I convenuti si difendevano eccependo l’intervenuta prescrizione presuntiva breve triennale, l’inesistenza del mandato alle liti relativamente all’attività svolta dal legale dopo il decesso della loro dante causa e l’infondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa azionata.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi davano torto al legale ritenendo estinto il diritto di quest’ultimo al compenso per l’attività professionale svolta.
Pertanto, il legale, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, fra i motivi del ricorso, l’erroneità della decisione della Corte di Appello per aver, quest’ultima, ritenuto estinto il diritto al compenso per l’attività svolta anteriormente al decesso della dante causa per prescrizione presuntiva, nonostante gli eredi dell’ex cliente avessero contestato l’entità della somma loro richiesta.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame, ha osservato che:
- il debitore che neghi l’esistenza del credito non può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto tali difese risultano incompatibili con la ratio dell’istituto. Essa è fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo previsto dal legislatore, il debito si ritiene sia stato pagato;
- l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell’eccezione – non solo quando il debitore contesti l’an della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche nel caso in cui egli contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti;
- costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione, la contestazione dell’obbligato di dover pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo;
Nella fattispecie esaminata, hanno concluso gli Ermellini, il comportamento processuale assunto dagli eredi dell’originaria debitrice ha rivestito connotati tali da lasciare intendere che essi conoscessero l’esistenza del rapporto obbligatorio, non essendosi gli stessi limitati a dichiarare di non essere informati se il debito fosse stato o meno estinto dalla loro dante causa.