Con ordinanza del 5 marzo 2018 il Tribunale di Macerata si pronuncia in tema di prescrizione del diritto dell'avvocato alla liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Martedi 24 Aprile 2018 |
Il caso: l'avv. T. propone opposizione avverso il decreto col quale il gup ha rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali in regime di gratuito patrocinio per l’attività difensiva svolta in favore della persona indicata nel ricorso introduttivo nell’ambito di un procedimento penale.
In particolare, il gup, al quale la istanza era stata presentata all’esito dell’udienza preliminare ed a chiusura della fase del giudizio svoltosi davanti a lui, ha argomentato il rigetto per prescrizione del credito: per il gup deve ritenersi ampio il potere dell’autorità giudiziaria, anche per la natura pubblica dell’obbligazione, tanto che nel procedimento liquidatorio non interviene la pubblicità amministrazione cui, dunque, precluso sollevare l’eccezione de qua.
Per il legale opponente il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione, né applicare i principi della prescrizione presuntiva, e pertanto chiede che, previa revoca del provvedimento opposto, si provveda alla liquidazione della parcella.
Il Tribunale, nel ritenere fondata l'opposizione, osserva che:
ai sensi dell’art. 84 del dpr n. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso il difensore, l’ausiliario del magistrato ed il consulente di parte possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 170;
dalla formulazione della norma, che non individua il soggetto legittimato a proporre l’opposizione de qua, si desume che essa possa essere proposta, sulla base degli ordinari criteri dell’interesse ad agire, anche dallo Stato, in specie dal Ministero della Giustizia tutte le volte in cui il provvedimento liquidatorio possa essere posto nel nulla sulla base di un’eccezione estintiva, quale è la prescrizione;
non ha fondamento quindi l’assunto della rilevabilità d’ufficio della prescrizione sulla base della circostanza che la pubblica amministrazione non interviene nel processo liquidatorio;
peraltro la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio, deve ritenersi la conseguenza della corretta interpretazione dell’art. 2938 c.c., che stabilisce che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta;
la norma pone una regola generale per cui il giudice non può mai dichiarare l’estinzione di un diritto di prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla;