Quando è applicabile la maggiorazione del 30% al compenso dell'avvocato.

Quando è applicabile la maggiorazione del 30% al compenso dell'avvocato.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7774 del 17 marzo 2023 chiarisce quando è applicabile al compenso dell'avvocato la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 co.2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018.

Mercoledi 22 Marzo 2023

Il caso. L’avvocato Mevio citava in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Alfa per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l’attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia.

Il legale, poiché nel suddetto procedimento aveva assistito la società contro due contradditori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiedeva al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il Tribunale, accertata l’attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accoglieva il ricorso e condannava la società al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese; nel contempo, però, escludeva dovesse applicarsi l’aumento del 30%, osservando che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori.

Mevio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, evidenzia quanto segue:

a) l’art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere aumentato del 30% quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale ma anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti;

b) questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto

Allegati:

Cassazione civile ordinanza 7774 2023

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