Se il cliente di un avvocato convenuto in giudizio da quest’ultimo per il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in suo favore eccepisce l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito ammettendo di non averlo pagato, l’eccezione va rigettata.
Venerdi 4 Settembre 2020 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17980/2020, pubblicata il 28 agosto 2020.
IL CASO: Nella vertenza esaminata dai giudici di legittimità, due avvocati agivano in giudizio nei confronti di alcuni loro clienti chiedendo che il Tribunale li condannasse al pagamento dei compensi professionali per l’attività professionale svolta in favore dei convenuti nell’ambito di una procedura fallimentare.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti, dopo aver dato atto dello svolgimento dell’attività professionale degli avvocati ricorrenti, essendo decorso il termine di tre anni dalla conclusione dell'attività legale, eccepivano l’intervenuta prescrizione presuntiva. Inoltre, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, i suddetti convenuti deducevano di aver versato in più soluzioni somme rilevanti in favore dei legali ricorrenti idonee ad estinguere il credito azionato da questi ultimi.
Il Tribunale, ritenendo che le difese svolte dai convenuti con le memorie ex art. 183 c.p.c., erano incompatibili con l’eccezione di prescrizione formulata con la costituzione nel giudizio, ha accolta la domanda dei legali. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello.
Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dai convenuti originari i quali deducevano, fra l’altro, l’illegittimità delle decisioni dei giudici di merito che avevano rigettato l’eccezione della prescrizione presuntiva.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze dei clienti degli avvocati e nel rigettare il ricorso ha osservato che, come più volte affermato dagli stessi giudici di legittimità:
1. "la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito..., essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione" (Cass. 30058/2017; giurisprudenza costante: v. Cass. 7277/2005; 21107/2009; 14927/2010; 7527/2012; 15303/2019; 17595/2019);
2. "l'inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma non la rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera l'incompatibilità rilevata dal Tribunale.
Come affermato dalla giurisprudenza richiamata (per tutte, Cass. 07/04/2005, n. 7277), la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore" (Cass. 30058/2017).