La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 17833/2020, intervenendo in una questione attinente all'Amministrazione di sostegno, ha rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, della seguente questione: “se la competenza della corte d'appello sul reclamo, prevista dall'art. 720-bis c.p.c., sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno, in deroga all'art. 739 c.p.c., oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per i provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale, alla stregua della disposizione comune predetta”.
Il Collegio ha reputato, allo stato della giurisprudenza di legittimità, di rimettere alle Sezioni unite la questione — su cui si registra un contrasto — circa l'interpretazione dell'art. 720-bis c,p.c. :
a) alla stregua di tale disposizione, introdotta dalla 1. 9 gennaio 2004, n. 6, ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano alcune previsioni dettate per i procedimenti di interdizione ed inabilitazione, in quanto compatibili;
b) si prevede, inoltre, che «contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739» (comma 2) e che «contro il decreto della orte d'appello pronunciato ai sensi de/secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione» (comma 3).
Sul punto si sono registrati due diversi orientamenti:
1) Primo orientamento:
- la previsione della corte d'appello quale giudice competente a decidere l'impugnazione avverso i decreti del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., deve ritenersi limitata ai provvedimenti a natura decisoria e, dunque, idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus;
- in ogni altro caso, vale a dire tutti i provvedimenti di natura meramente ordinatoria ed amministrativa (assai più numerosi), che attengono alla gestione concreta e che sono, per definizione, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, resta la competenza generale del tribunale in composizione collegiale per il procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.;
2) Secondo orientamento:
- una recente sentenza della prima sezione civile ((Cass. 11 dicembre 2019, n. 32409) è andata di contrario avviso, ritenendo che — ai fini dell'applicazione della speciale competenza della corte d'appello stabilita dall'art. 720-bis, comma c.p.c. — non possa assumere nessun rilievo la distinzione, sopra esposta, tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare nella materia dell'amministrazione di sostegno;
- tale distinzione, invero, è da confinare al problema della ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 8, c.p.c. dei provvedimenti del giudice tutelare;
- quanto al diverso profilo del giudice competente per il reclamo, l'art. 720-bis, comrna 2, c.p.c. si atteggia come norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c. e dal chiaro tenore letterale, prevedendo espressamente che il reclamo debba essere proposto innanzi alla corte d'appello e non al tribunale, in qualsiasi caso.