Con l’ordinanza n. 10848 dell’8 giugno 2020, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delibera assembleare che ripartisca fra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi, dato che i rivestimenti di un fabbricato devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.
La vicenda prende spunto da una impugnazione di un condomino avverso una delibera assembleare che prevedeva la ripartizione, tra tutti i condomini, delle spese inerenti la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi.
Sia la sentenza di primo grado sia quella di secondo si erano espresse ritenendo che le ringhiere, fungendo da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, rientrando, quindi, a pieno diritto tra le parti comuni dell’edificio.
Con ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, il condomino eccepiva la violazione dell'art. 1117 c.c., dell'art. 1125 c.c. e degli artt. 116 ce 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c., deducendo che le ringhiere ed i divisori dei balconi non possono essere ricomprese tra le parti condominiali, e che la decisione era stata assunta senza un rilievo architettonico e prospettico. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso osservando che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i balconi non rientrano tra le parti comuni di cui all’art. 1117 c.c., non essendo né necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso od al servizio dello stesso. Diversamente i rivestimenti esterni dello stesso devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica dell’edificio, divenendo elementi ornamentali della facciata.
In base a tale principio le ringhiere, che, nella fattispecie in esame, costituivano il parapetto frontale dei balconi, erano ben visibili all’esterno e concorrevano a rendere l’edificio esteticamente gradevole. Da ciò deriva la conseguenza che tali manufatti rientravano nella proprietà comune e le relative spese di sostituzione erano da suddividere tra tutti i condomini.
Si precisa nell’ordinanza che costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la valutazione circa il prospetto estetico del palazzo.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rimborsare al condominio le spese sostenute nel giudizio di cassazione.