Limiti di operatività della sospensione feriale dei termini all' amministrazione di sostegno

Limiti di operatività della sospensione feriale dei termini all' amministrazione di sostegno

Nell'ordinanza n. 12801/2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai presupposti per la deroga alla operatività della sospensione feriale dei termini ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

Martedi 18 Maggio 2021

Il caso: La Corte d'appello di Perugia respingeva il reclamo proposto da Tizio, Caio e Sempronia, rispettivamente figli e coniuge legalmente separata, dal 2015, a seguito di procedura consensuale, di Mevio, beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti dell'amministratore di sostegno di Mevio – e altri - avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia, con il quale era stato autorizzato l'amministratore di sostegno nominato per Mevio a «procedere, in nome e per conto del beneficiario,all'istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto, nonché a nominare un avvocato ai fini della procedura».

Per i giudici del reclamo, era legittimo il conferimento all'amministratore di sostegno del potere di proporre, in nome e per conto dell'amministrato, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che ciò corrispondeva alla volontà del beneficiario, il quale aveva iniziato a convivere con la nuova compagna anche prima della separazione personale dalla moglie.

I figli e l'ex moglie ricorrono in Cassazione avverso la suddetta pronuncia non notificata, con ricorso notificato in data 22/10/2019; i controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine ultimo, ex art.327 c.p.c., del 30/9/2019 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato), non operando la sospensione dei termini processuali, in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno.

Per la Cassazione l'eccezione è fondata e il ricorso è inammissibile per tardività della notifica; in merito alla operatività della sospensione feriale al caso di specie, la Corte osserva quanto segue:

a) in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità dell'art. 3 della I. n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo;

b) pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno;

c) deve ritenersi che il provvedimento in oggetto (vale a dire l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, ad agire in nome e per conto dell'amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto) esulasse dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi;

d) pertanto, come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l'eccezione alla regola generale dettata dall'art.3 1.742/1969, per i procedimenti indicati dall'art.92 dell'ordinamento giudiziario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.12801 2021

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