Con l’ordinanza n. 18682/2020, pubblicata il 9 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul giudice territorialmente competente a decidere sul ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno nel caso in cui il beneficiario ha la dimora abituale in un comune diverso da quello della residenza anagrafica.
Mercoledi 16 Settembre 2020 |
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dal provvedimento con il quale il Tribunale aveva, su ricorso di una delle figlie, disposto la nomina dell’amministrazione di sostegno della madre della ricorrente. Il ricorso era stato depositato al Tribunale dove la beneficiaria aveva la dimora abituale e non anche la residenza anagrafica. Contro il provvedimento del Tribunale veniva proposto reclamo da parte di una delle figlie della beneficiaria, la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Quest’ultimo veniva confermato dalla Corte di Appello. Secondo i giudici di merito, la dimora della beneficiaria era stata provata sulla scorta dei vari procedimenti, penali e civili, promossi presso il Tribunale che aveva emesso il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno e dalle dichiarazioni che erano state rilasciate dalla stessa beneficiaria.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione sul ricorso per regolamento di competenza ex art. 43 del codice di procedura civile promosso dalla reclamante, la quale deduceva che la competenza territoriale a decidere sul ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno in favore della madre spettava al Tribunale nel cui circondario quest’ultima aveva trasferito la residenza anagrafica da oltre un anno e mezzo prima del deposito del ricorso e che la dimora abituale della madre coincideva con il luogo di residenza. La controricorrente, nel resistere nel giudizio di legittimità, deduceva l’inammissibilità dell’eccezione dell’incompetenza territoriale formulata dalla ricorrente per essere stata proposta tardivamente.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto affermando la competenza territoriale del Tribunale della dimora del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo il quale, in tema di amministratore di sostengo, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiando, a nulla rilevando la residenza.
Ciò in considerazione della necessità di interloquire con il Giudice tutelare che deve tenere conto delle necessità del soggetto anche successivamente alla nomina.
Secondo gli Ermellini, trattandosi la nomina dell’amministratore di sostegno di un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa, la competenza del Tribunale può essere valutata, ed eccepita, in qualsiasi momento dell’amministrazione e nel regolamento di competenza i giudici di legittimità possono valutare anche tutti gli elementi in fatto necessari per l’individuazione del Giudice competente.