Con l'ordinanza n. 16064/2020 la Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione della mancanza, nel verbale di accertamento del passaggio con il rosso, dell'attestazione della taratura del T-Red, chiarisce la differenza tra tale apparecchiatura e l'autovelox ai fini dell'efficacia probatoria.
Martedi 15 Settembre 2020 |
Il caso: Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da Tizio nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento elevato per violazione dell'articolo 41 C.d.S., comma 11 e articolo 146 C.d.s., comma 3, per attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso; per il Tribunale, l'opponente non aveva provato il difetto di funzionamento o manutenzione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione, che era stata regolarmente omologata.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in merito alla taratura delle apparecchiature elettroniche, precisa quanto segue:
a) in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne' il C.d.S. ne' il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullita', l'attestazione che la funzionalita' del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso;
b) l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita' dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento;
c) più in particolare, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonche' della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante;
d) pertanto, le risultanze delle strumentazioni predette sono suscettibili di prova contraria, che puo' essere fornita dall'opponente esclusivamente mediante la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto.
Cassazione civile ordinanza 16064 2020