Incombe sull’automobilista che si oppone al verbale di violazione al codice della strada per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso, deducendo il malfunzionamento, fornirne la prova. Ai fini della sua efficacia probatoria, il verbale di accertamento non deve contenere, a pena di nullità, l’attestazione che l’apparecchio sia stato sottoposto a controllo preventivo e costante.
Giovedi 9 Gennaio 2020 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31818/2019, pubblicata il 5 dicembre 2019.
IL CASO: Un’automobilista al quale era stata contestata la violazione dell’art. 41 e dell’art. 146 comma 3 del codice della strada, per aver proseguito la marcia attraversando un incrocio nonostante il semaforo indicasse luce rossa, proponeva opposizione avverso il suddetto verbale. L’infrazione era stata rilevata automaticamente e documentata con foto mediante un’apparecchiatura a postazione fissa, tipo Photored F17D, omologata con decreto n. 47017/2009.
L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace, mentre il Tribunale, in sede di gravame, riformava integralmente la sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’opposizione promossa dall’automobilista dichiarava l’illegittimità della sanzione irrogata, osservando che nessuna prova era stata fornita dall’amministrazione sul fatto che l’apparecchiatura di rilevazione dell’infrazione era stata sottoposta al controllo periodico di funzionalità e taratura in applicazione ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, con la quale era è stato dichiarato illegittimo l’intero comma 6 dell’ art. 45 del codice della strada.
Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, l’Amministrazione interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’ art. 45, comma 6, art. 41, e art. 146, comma 3, del codice della strada, sostenendo che, “a differenza di quanto sostenuto dal giudice di appello, i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale 113/2015 non operano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità, non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici ai sensi della L. n. 273 del 1991” e deducendo la violazione degli artt. 2699,2700 e 2697 c.c., avendo il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’amministrazione fornire la prova del perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fotografica, che era, comunque, già attestata dal verbale di accertamento dell’infrazione, dalla certificazione di conformità con indicazione del prototipo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dal certificato di collaudo oggetto del verbale impugnato.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Cassazione ha osservato che :
come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità e da ultimo con l’ordinanza n. 10458/2019, la sentenza della Corte Costituzionale ha riguardato le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mentre erroneamente il Tribunale aveva ritenuto obbligatorio per l’amministrazione sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (non solo quelli impiegati per l’accertamento dell’eventuale superamento dei limiti di velocità), e ciò sull’assunto secondo cui sarebbe irragionevole “un sistema che consenta di dare certezza giuridica ed inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza ed il loro funzionamento siano soggetti a verifica anche a distanza di lustri”;
nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione, con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso;
l’efficacia probatoria delle suddette apparecchiature perdura sino a quando non risulta accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sè idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 del predetto codice (Cass. 114574/2017; Cass. 4255/2015; Cass. 18825/2014).
In virtù delle suddette osservazioni, poiché nel caso di specie, la legittimità della sanzione era assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non incombendo, quindi, sull’amministrazione ulteriori oneri di prova, avendo la stessa depositato il verbale di accertamento, l’attestazione di conformità dell’apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito pochi mesi prima della violazione, la Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso fondati e nell’accoglierlo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale per un nuovo esame che dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto osservato dagli stessi Ermellini e valutare se la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio sia stata o meno fornita dall’opponente, così come dallo stesso dedotto nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di legittimità.
Cassazione civile ordinanza n.31818 /2019