Il caso: La sig.ra T. chiedeva all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecco, l'accesso alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l'elenco degli atti del registro dell'ultimo decennio.
La richiesta di accesso era correlata ad un procedimento di separazione giudiziale nell'ambito del quale l'appellante aveva l'esigenza di evidenziare le reali condizioni reddituali del coniuge, anche a seguito del mancato accoglimento da parte del giudice della separazione delle sue istanze istruttorie.
La Direzione provinciale negava l'accesso sia in prima istanza che in sede di riesame: per l'Ufficio mancava il requisito della necessità e della stretta indispensabilità degli atti oggetto di accesso rispetto al diritto di difesa della richiedente, che poteva essere tutelato invece dal giudice del procedimento di separazione nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa anche della controparte processuale.
Contro il provvedimento di diniego, l'interessata proponeva ricorso di primo grado al TAR per la Lombardia, che lo respingeva, ritenendo che:
a) l'interesse ostensivo azionato a fini difensivi, ai sensi della legge n. 241/1990, non poteva superare quello alla riservatezza di cui è titolare il coniuge al quale fanno riferimento i dati patrimoniali e finanziari richiesti;
b) i documenti oggetto di accesso all'Agenzia avrebbero dovuto essere acquisiti esclusivamente nel giudizio civile, con gli specifici strumenti processuali previsti da quell'ordinamento.
T. ricorre in appello avanti al Consiglio di Stato, che nell'accogliere il ricorso, con un'ampia e esaustiva motivazione, osserva quanto segue:
1) il Tar di Milano, aderendo ad una tesi più restrittiva, ha ritenuto che nelle controversie in materia di rapporti familiari "i penetranti poteri istruttori di cui all'art. 492-bis c.p.c." consentano di acquisire al giudizio i documenti richiesti dall'appellante all'Agenzia delle Entrate solo previa autorizzazione del giudice del procedimento di separazione: il giudice di primo grado, pur dando atto di diversi orientamenti in materia, ha ritenuto che nel giudizio di separazione tra i coniugi vi fossero adeguati strumenti per la difesa della ricorrente, anche ai fini conoscitivi delle situazioni reddituali dell'altro coniuge, e comunque vi fosse una prevalenza delle esigenze di riservatezza di quest'ultimo;
2) al contrario, tenuto anche conto del fatto che nel corso del giudizio di separazione non sono state accolte le istanze istruttorie presentate dall'appellante, il Collegio ritiene preferibile l'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2472 del 14 maggio 2014: in tale decisione è stato chiarito che il diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 può essere esercitato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate anche nell'ambito di un giudizio di separazione personale;
3) nella predetta sentenza, si rileva che, non sussistendo norme in senso contrario, l'esame dell'istanza di accesso può essere verificata secondo i comuni principi di cui alla legge n. 241/1990 anche con riferimento al tema della tutela del diritto alla riservatezza della controparte;
4) nel caso in esame, l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990 proprio a fini defensionali, cosicché, posto il diritto di conoscere gli atti richiesti, anche l'eventuale bilanciamento con il contrapposto diritto alla riservatezza deve essere operato all'interno del medesimo procedimento e non in altra sede giudiziale;
5) peraltro, con la modifica della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata disposta la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi ed è stato considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: nel caso di specie, sussiste la specifica connessione della richiesta di accesso con le esigenze del diritto alla difesa, ancor più rilevante considerata in relazione con la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa;
6) per quanto riguarda poi il rilievo del Tar sulla necessaria autorizzazione all'accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell'art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'art. 492 bis cod. proc. civ., il Collegio osserva che le disposizioni richiamate, che prevedono l'applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l'autorità giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate: il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della pubblica amministrazione genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c., ma questa rimane una sua facoltà e non un obbligo;
7) deve perciò conservarsi la possibilità per il privato di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione;
8) pertanto la domanda di accesso non deve essere preceduta da apposita autorizzazione del giudice competente.
Decisione: Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata accoglie in parte il ricorso di primo grado e dichiara l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.