Non è responsabile dell'incidente il pedone che attraversa nelle vicinanze delle strisce.

Non è responsabile dell'incidente il pedone che attraversa nelle vicinanze delle strisce.

La IV Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 47204/2019 si pronuncia in merito alla insussistenza di responsabilità in capo al pedone che, nell'attraversare la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali, viene investito da un ciclista, che decede a causa dell'impatto.

Venerdi 10 Gennaio 2020

 

Il caso:  La Corte di Appello confermava la sentenza assolutoria, per insussistenza del fatto, resa dal Tribunale nei confronti di C.M. chiamata a rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di N.S.: C.M. era accusata di avere provocato la rovinosa caduta del ciclista, avendo attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.

La Corte territoriale rilevava che:

a) l'attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato; e sottolineava che tale circostanza imponeva al ciclista di prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni;

b) C.M. aveva attraversato la strada a soli nove metri di distanza dalle strisce: tale circostanza non era rilevante a carico del pedone, atteso che l'elevata velocita' della bicicletta e l'assenza di alcuna cautela da parte del ciclista nell'impegnare il tratto stradale di cui si tratta inducevano a ritenere che il ciclista avrebbe investito il pedone anche se costei si fosse trovata esattamente in corrispondenza delle strisce pedonali.

Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello propongono ricorso per cassazione con unico atto le parti civili, che, nel contestare il ragionamento della Corte d'appello, rilevano che:

a) erroneamente i giudici hanno valutato la condotta commissiva della persona offesa, rispetto alle lesioni mortali riportate dal medesimo ciclista, anziche' soffermarsi sulla condotta del pedone, odierno imputato;

b) la condotta osservante della regole della circolazione stradale, da parte del pedone, avrebbe avuto significative possibilita' di evitare l'evento: infatti, il pedone aveva effettuato l'attraversamento con gesto repentino, sbucando tra due autovetture che si trovavano parcheggiate a lato della strada;

c) pertanto, a carico di C.M. doveva ravvisarsi quanto meno un concorso di colpa, rispetto alla verificazione dell'evento mortale, tenuto conto della violazione dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli, che si profila ogni qual volta l'attraversamento avvenga al di fuori delle strisce pedonali.

Per la Corte i motivi di ricorso si risolvono tutti nella inammissibile richiesta di valutazione alternativa del compendio probatorio con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Ad ogni modo, la Corte distrettuale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione conclusiva espressa dal Tribunale, sviluppando un percorso argomentativo integrativo della prima motivazione che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimita': nello specifico:

a) la Corte di Appello ha evidenziato che il profillo di colpa ascritto a C.M., per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell'incidente, in considerazione del modesto grado di difformita' tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta;

b) peraltro, anche laddove l'attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la condotta di guida del ciclista e' risultata, in concreto, del tutto inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimita' degli attraversamenti pedonali;

c) per orientamento costante, il conducente di un veicolo e' tenuto ad osservare, in prossimita' degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocita' particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze;

d) inoltre, nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, come nella fattispecie in esame, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti;

e) più in generale, con specifico riferimento ai casi di omicidio colposo provocato da incidente stradale, la Corte ha avuto modo di sottolineare la necessita' di accertare se l'evento si sarebbe comunque verificato, anche ipotizzando l'osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo nel caso di specie;

f) al riguardo, si e' precisato che "l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non puo' di per se' far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere"

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.47204/2019

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