Legittima la multa per uso del cellulare a semaforo rosso senza auricolare o vivavoce

Legittima la multa per uso del cellulare a semaforo rosso senza auricolare o vivavoce

E’ legittima la multa irrogata all’automobilista che durante la guida mentre si trova ad un semaforo con luce rossa in attesa che scatti il verde usa il cellulare, senza auricolare né vivavoce.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23331/2020, pubblicata il 23 ottobre 2020.

Giovedi 29 Ottobre 2020

IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione ad un ordinanza di ingiunzione di pagamento proposta da un’automobilista al quale era stato contestato l’ uso del telefono cellulare mentre era fermo ad un semaforo con luce rossa in attesa che scattasse il verde e l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso .

Avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento, l’automobilista proponeva opposizione. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso per la violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada relativa all'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, mentre confermava l'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 173 codice della strada relativa all'uso del telefono durante la guida. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale sull’appello promosso dall’automobilista.

La vertenza giungeva così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto da quest’ultimo il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 157 e dell'articolo 173, comma 2, codice della strada, in quanto, secondo il ricorrente, non vi era alcuna prova della situazione di marcia del veicolo ma si faceva riferimento alla sola guida, mentre ai sensi dell'articolo 157 codice della strada la guida non può essere equiparata alla situazione di marcia.

LA DECISIONE: Anche in Cassazione, l’automobilista è rimasto soccombente.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento e la censura del ricorrente non si confronta con tale affermazione ed hanno rigettato il ricorso.

Secondo gli Ermellini:

  1. secondo quanto disposto dall'art. 157 c.d.s. per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

  2. in questi casi è vietato fare uso di apparecchi radiotelefonici;

  3. sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, l’automobilista possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato;

  4. infatti, la ratio del divieto di cui all'art. 173 comma 2, cod. strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

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