Si segnala l'ordinanza del 21/10/2020 con cui il Tribunale di Reggio Emilia decide in merito alla sorti di un decreto ingiuntivo allorchè il debitore opposto eccepisca in sede di opposizione la incompetenza territoriale.
Il caso: In sede di opposizione a decreto ingiuntivo Tizio sollevava preliminarmente eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. a favore del Tribunale di Modena, nel cui circondario risiede.
Il creditore opposto, nel costituirsi, aderiva all’eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava effettivamente alla competenza del Tribunale di Modena; chiedeva di applicare l’articolo 38 c.p.c., rimettendo la causa al giudice competente senza statuizione sulle spese di lite e senza revoca del decreto opposto.
Il Tribunale, nel prendere atto dell'adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza territoriale, così decide:
a) cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente;
b) nessuna pronuncia sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza;
c) revoca del decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente.
d) termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice competente.
Nell'ordinanza poi si precisa che: “Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio”