La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22146 del 14 ottobre 2020 si pronuncia in merito alla possibilità per il consumatore di agire per la risoluzione del contratto anche dopo aver chiesto la riparazione dell'auto, se tardiva o causa di nuovi inconvenienti.
Venerdi 30 Ottobre 2020 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al Tribunale di Sassari la Delta srl per sentirla condannare in via principale, alla sostituzione dell'auto acquistata con altra autovettura nuova ovvero di tipo diverso e di valore equivalente e, in via subordinata, alla risoluzione del contratto di compravendita con la conseguente restituzione del prezzo versato.
In citazione, l'attore deduceva di:
a) di aver acquistato l'autovettura nel 2002 dalla Delta s.r.l., e che sin dai primi mesi successivi all'acquisto, si verificava la fuoriuscita di fumo nero dal veicolo, che provocava la perdita di potenza del motore, fino all'arresto;
b) nonostante diverse riparazioni (circa cinque) il veicolo continuava a presentare tale difetto, ragion per cui l'attore chiedeva al venditore la sostituzione dell'auto con altra nuova, che veniva negata, sulla base del rilievo che la concessionaria aveva risolto i problemi legati al difetto lamentato;
c) nel 2004, ripetendosi nuovamente l'inconveniente descritto, Tizio consegnava l'auto alla concessionaria, che la sottoponeva ad altri sette interventi di riparazione, senza alcun esito; Tizio quindi agiva in giudizio.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, e, data l'impossibilita' di sostituire il bene, in quanto fuori commercio, dichiarava risolto il contratto di compravendita e condannava il rivenditore alla restituzione del prezzo.
La convenuta soccombente proponeva appello, deducendo una duplice violazione dell'articolo 1519 quater c.c.,:
con riferimento al comma 9, posto che Tizio, avendo accettato il rimedio della riparazione dell'auto ed essendo i vari rimedi tra loro alternativi, aveva sostanzialmente rinunciato ad avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dalla norma;
con riferimento al comma 8, nei termini in cui il Tribunale, nel condannare il venditore alla restituzione del prezzo, non aveva tenuto conto dell'uso che del bene era stato fatto.
La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado.
La soccombente ricorre quindi in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:
a) nella disciplina consumeristica il legislatore ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui piu' conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva;
b) nel caso di non conformita' del bene al contratto, il consumatore e' tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora cio' non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, e' legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie;
c) l'articolo 1519 quater c.c., comma 5 (oggi 130 cod. cons.) dispone che le riparazioni o le sostituzioni debbano essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non debbano arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale e' avvenuto l'acquisto;
d) nel caso in esame, dall'acquisto del veicolo alla domanda giudiziale erano trascorsi due anni nei quali la vettura era stata sottoposta a numerosi interventi di riparazione, sicche' tenuto conto della natura e dello scopo per cui era stata acquistata l'auto, la Corte di merito ha ritenuto, mediante un corretto ed esaustivo iter logico-argomentativo, che tale situazione avesse superato "ogni limite di ragionevolezza" anche in relazione agli "intuibili disagi sopportati dall'acquirente.
Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformita', ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non e' preclusa la possibilita' di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.”