Condominio: il termine per impugnare la delibera condominiale è inderogabile

A cura della Redazione.
Condominio: il termine per impugnare la delibera condominiale è inderogabile
Venerdi 30 Ottobre 2020

E' nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorita' giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19714/2020.

Il caso: La Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano, ribadendo che l'attore ed appellante fosse decaduto dal diritto di impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione assembleare del Condominio approvata il 18 novembre 2014, in quanto la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'articolo 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale.

Ad avviso della Corte di Milano, la decadenza stabilita dall'articolo 1137 c.c. in trenta giorni non era comunque sottratta alla disponibilita' delle parti.

Il soccombente ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere i motivi dell'impugnazione, osserva che:

a) secondo consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha ignorato, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioe' da tutti i condomini, non puo' derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 c.c., comma 4, ne' puo' menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni;

b) l'art. 1138 c.c. u.c., disposizione che regola la materia di causa contiene, invero, due diverse norme, di cui una generica e l'altra specifica:

- la prima esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni;

- la seconda dichiara inderogabili le disposizioni del codice concernenti l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilita' delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validita' e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative delibere;

Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “E' nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorita' giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che l'articolo 1138 c.c., u.c., vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'articolo 1137 c.c.”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 19714 2020

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