Nell'ordinanza n. 10840/2019 Gli Ermellini si pronunciano in merito alla legittimità della multa per uso del cellulare non a viva voce né dotato di auricolare durante la guida di autoveicolo anche in mancanza di contestazione immediata.
Il caso: M.A. proponeva opposizione ex art. 205 cod. strada avverso l'ordinanza- ingiunzione con la quale, a seguito di ricorso avverso il verbale del 27 gennaio 2009, l'odierno ricorrente veniva sanzionato con il pagamento di euro 323,30 a favore del Comune di Roma per la violazione dell'art. 173 commi 2 e 3 bis cod. strada per uso di telefono non a viva voce né dotato di auricolare durante la guida di autoveicolo.
Per l'opponente l'ordinanza doveva essere dichiarata nulla per omessa audizione e per omessa e/o carente motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata.
Il giudizio di opposizione si concludeva con il rigetto dell'opposizione, decisione che veniva confermata dal Tribunale in sede di appello.
M.A. ricorre quindi in Cassazione, lamentando che:
- il tribunale non aveva esaminato la doglianza circa l'omessa motivazione sulla mancata immediata contestazione della pretesa infrazione di guida con ritenuto uso di cellulare, la quale necessita di contestazione immediata, salva l'indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità;
nel caso di specie, la motivazione indicata nel provvedimento e consistente nella "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolazione della circolazione" costituiva una motivazione apparente e di stile.
Per la Corte il suddetto motivo è infondato in quanto - con riguardo alla omessa contestazione immediata - il tribunale ha esaminato la doglianza e ritenuto, alla stregua della complessiva documentazione, la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione;
- per la Corte si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione;
- quanto alla mancata audizione, nelle more era intervenuta la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale la mancata audizione dell'interessato non comporta la nullità del provvedimento.
Cassazione civile ordinanza n.10840/2019