La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6108/2023 si pronuncia in merito alla natura probatoria del verbale della Polizia Locale allorchè rilevi l'utilizzo del cellulare da parte del conducente mentre è alla guida dell'auto.
Martedi 7 Marzo 2023 |
Il caso: Mevio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva respinto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (uso del telefono alla guida).
Il ricorrente eccepisce in particolare la violazione dell'art. 2700 c.c.,dolendosi che erroneamente il giudice di merito aveva attribuito al verbale della Polizia Locale efficacia di piena prova fino a querela di falso; al contrario, il ricorrente rileva che:
- l'utilizzo del cellulare da parte di Mevio avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo;
- in particolare, nei fatti, Mevio di era limitato a maneggiare - prima di essere fermato dalla Polizia Locale - non il cellulare, ma la custodia degli occhiali da sole.
Per la Corte il ricorso è infondato: sul punto ricorda che:
a) il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale;
b) l'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita);
c) ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi.
Cassazione civile ordinanza n.6108 2023