Mancato aggiornamento su testata on line di una notizia relativa a procedimento penale: conseguenze

Mancato aggiornamento su testata on line di una notizia relativa a procedimento penale: conseguenze

“La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito del procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria”.

Mercoledi 8 Marzo 2023

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 6116 del primo marzo 2023, si è occupata della questione relativa alla configurabilità di una lesione della reputazione e della consequenziale pretesa risarcitoria a causa della permanenza, nel sito web di una testata giornalistica, di una notizia che pur non essendo diffamatoria (perchè costituente legittimo esercizio del diritto di cronaca), non veniva, tuttavia, rettificata a seguito dell'assoluzione del soggetto interessato.

L'articolo giornalistico aveva ad oggetto un provvedimento penale nei confronti di un uomo ovvero la sua rettifica attraverso l'integrazione con la notizia che lo stesso era stato, successivamente, assolto per non aver commesso il fatto.

In primo grado, il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in quanto,a seguito della richiesta dell'interessato, la notizia era stata rimossa dal sito web e, perciò, rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni, sia riguardo alla prefigurata diffamazione a mezzo stampa, sia per la lunga permanenza in rete, sul sito web, della notizia.

In appello, la Corte evidenziava che la testata giornalistica si era attivata tempestivamente, dopo la richiesta dell'interessato, per l'eliminazione dell'articolo e per la pubblicazione delle sentenze assolutorie evidenziando, altresì, che non potevano riconoscersi gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto l'articolo rispettava i requisiti della verità della notizia, della continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, denunciando:

  • con il primo motivo, la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. perchè “totalmente omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, e cioè la diffamazione del ricorrente e della sua società;

  • con il secondo motivo, la violazione degli artt., 2043-2049 c.c. e dell'art. 7 D.lgs n. 196/2003 nonché degli artt., 112 e 132 c.p.c. “ per totale mancanza di motivazione”, in quanto la Corte territoriale si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di aggiornamento del sito web senza provvedere sulle richieste di danno dovute alla omessa notizia dell'assoluzione.

Per la Cassazione, non può affermarsi “tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo”; tuttavia, qualora l'interessato ne faccia richiesta, il rifiuto ingiustificato della testata giornalistica nel rimuovere o nell'aggiornare un articolo, integra un illecito che può, certamente, essere alla base della richiesta di risarcimento del danno successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e di prova del pregiudizio da parte dell'interessato).

La Corte, dunque, ha rigettato il primo motivo ed accolto, parzialmente, il secondo rinviando alla corte d'appello in diversa composizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 6116 2023

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