In tema di diritto all'oblio è intervenuta un'importante pronuncia della Suprema Corte Sez. Prima Civile con Ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217 sulla deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (v Allegato).
| Lunedi 9 Febbraio 2026 |
Secondo la Corte, l'annotazione della deindicizzazione, prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,in vigore dal 30 dicembre 2022,prevede che «ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016», ove sia apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo.
Pertanto, i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca o l'Autorità amministrativa preposta ovvero l'Autorità giudiziaria, continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando, nel concreto, la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.
Inoltre, anche a seguito dell'entrata in vigore della misura della predetta deindicizzazione, un dato lecitamente inserito nel web allo stesso modo vi permane fintantoché le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione non siano venute meno, in considerazione, fra l'altro, del periodo di tempo da essa trascorso, per cui, una volta che questo risulti apprezzabile, sarà possibile ottenere dal gestore del motore di ricerca o dalla Autorità amministrativa preposta o, infine, dall'Autorità giudiziaria, ricorrendo gli altri presupposti desumibili dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679, la deindicizzazione .
La Corte ha rilevato nella decisione che in un’era che potrebbe definirsi pure "tecnologico-digitale", il c.d. diritto all'oblio deve confrontarsi con l'interesse a controllare le modalità di conservazione, archiviazione, circolazione e trasferimento dei propri dati personali sul web, allo scopo di evitare che l'indiscriminata accessibilità agli stessi finisca per portare a conoscenza di un'indeterminata cerchia di destinatari informazioni screditanti ovvero sgradite per l'interessato, in quanto non più attuali.
In questo caso, dunque, non si verifica una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, permanendo quest'ultima continuativamente a disposizione dell'utente della rete, a prescindere da una specifica "riproposizione".
Questa ulteriore dimensione del diritto all'oblio rappresenta una diretta emanazione del concetto di privacy informatica, consistente nell'interesse del soggetto al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono la propria immagine "sociale" ossia la c.d. autodeterminazione infor mativa.
L’essenza di questa concezione risiede nelle modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, occorre confrontarsi con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone.
Infatti, da un lato i meccanismi della rete consentono a chiunque di pubblicare qualsiasi informazione riguardante sè stesso oppure terzi; dall'altro, una volta che ciò sia avvenuto, l'originario autore della pubblicazione perde ogni possibilità di controllo sulla successiva circolazione e conservazione dell'informazione, che diviene accessibile e rintracciabile da qualsiasi utente per un periodo di tempo potenzialmente illimitato.
Particolarmente incisivo, in tale ultimo senso, è il circuito "parallelo" di circolazione delle informazioni originato dai motori di ricerca, i quali, interrogati dall'utente mediante l'utilizzo di parole chiave, sono in grado di recuperare le notizie, facendole "riemergere" dalla moltitudine dei siti sorgente, rendendole, pertanto, accessibili anche nel caso in cui, per sbaglio, da questi ultimi fossero state cancellate).(!!)
In questa nuova prospettiva, allora, a fungere da contraltare nel giudizio di bilanciamento non è, pertanto (o non è soltanto), il diritto di cronaca (generalmente riconducibile all'attività giornalistica), bensì qualsiasi attività di trattamento di dati personali.
Quale prerogativa strumentale alla (ri) affermazione del diritto alla riservatezza o all'identità personale, dunque, il diritto all'oblio può ricondursi sotto l'egida delle fonti normative poste a tutela di queste situazioni soggettive, costituite - come è noto - dai già citati artt. 2,3,13,14,15 e 21 Cost., dall'art. 10, comma 2, della CEDU; dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…)
Va antitutto chiarito che con l’entrata in vigore della Riforma della giustizia penale con il D. Lgs 150/2022, il nuovo articolo 64-ter del C.P.P. prevede che una persona assolta, ovvero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento a suo carico, possa richiedere un’annotazione nella sentenza che disponga espressamente la deindicizzazione dei propri dati personali dalle pagine Web.
In pratica, sarà la Cancelleria del Giudice che emette la sentenza a inserire e firmare l’annotazione che avrà valore vincolante sia per i motori di ricerca sia per i titolari del trattamento dei dati, senza necessità di ricorrere nuovamente al Tribunale o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In conseguenza, chi detiene i dati pubblicati sui siti web è obbligato a rimuovere le informazioni che non rivestono più un interesse pubblico, storico o socio-economico.
Ancor più se la persona coinvolta è stata poi giudicata estranea alla vicenda per la quale era stata accusata.
Il cosiddetto diritto all’oblio è previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e si configura come un vero e proprio diritto alla cancellazione dei propri dati personali e consiste, infatti, nella possibilità di ottenere la rimozione delle proprie informazioni personali da siti web, motori di ricerca o altre piattaforme pubbliche o private ogni qual volta sussistano determinati presupposti, con l’ulteriore garanzia che tali informazioni non vengano nuovamente trattate in danno dell’interessato.
Il diritto all’oblio riguarda tutti coloro che sono coinvolti in procedimenti penali o sono sottoposti a indagini di giustizia ed è correlato a diverse variabili, che vanno dalla gravità dell’evento alla notorietà della persona. Ne consegue che maggiore è la rilevanza pubblica dell’informazione, più esteso sarà il periodo per la sua cosiddetta deindicizzazione dai Siti web.
Il motore di ricerca, se il suo Titolare non intenda cancellare il dato pubblicato, è obbligato per Legge a deindicizzarlo.
Con l’introduzione del diritto all’oblio e dell’obbligo di deindicizzazione delle informazioni personali per l’assolto o il prosciolto da un procedimento penale è stata, quindi, introdotta una novità positiva non solo per la tutela della privacy ma anche per il sistema giustizia in generale, afflitto da errori giudiziari, su cui non ci soffermiamo, ma che sono oggetto di critiche oltre che di risarcimento dei danni subiti dagli interessati specie nel caso di ingiusta detenzione.
È stato più volte ribadito, da varie parti, quanto il protrarsi del peso delle vicende giudiziarie possa essere gravoso per un soggetto sottoposto a procedimento penale ma, ancor più, se da tale procedimento esso possa conseguire un esito favorevole del giudizio.
Questo principio vale anche per colui che, risultato colpevole e scontata la condanna, cerca di reinserirsi nella società con la speranza di poter godere degli effetti della funzione rieducativa della pena.
Tuttavia, nel caso dell’assoluzione, la questione assume una valenza in parte diversa, ma soprattutto una portata incalcolabile sul piano personale e morale.
Se è vero che chiunque può essere oggetto di indagine o di procedimento penale è sufficiente un’accusa particolarmente grave, come l’aver commesso un reato procedibile d’ufficio, che tocca valori cari all’opinione pubblica, esso assume importanza quando il soggetto si trovi coinvolto in una spirale mediatica accusatoria quotidiana sui mass media con effetti devastanti anche sulla vita familiare.
Se è pur vero che le Autorità competenti hanno il diritto di indagare ed accertare i fatti posti a base di un’accusa, nel contempo occorre ribadire ancora una volta, principi costituzionali come la presunzione di innocenza ed il rispetto della dignità umana.
Quando poi la non colpevolezza viene accertata, diventa del tutto indispensabile predisporre tutte le condizioni affinché il soggetto leso possa proseguire la propria vita, al di là di qualunque valutazione personale sulla vicenda e recuperare la propria onorabilità.
Si tratta di regole di civile convivenza e di civiltà giuridica che riguardano tutti, anche chi pensa che non si troverà mai in quella determinata situazione.
Negli anni non sono mancate altre sentenze volte a risolvere, in diversi casi concreti, il dibattito tra i due diritti.
Si tratta perlopiù di provvedimenti dove la Cassazione ha riconosciuto il diritto allo oblio rispetto al trascorrere del tempo, chiarendo che questo ultimo può mutare il rapporto tra i diritti contrapposti in quanto determina il venir meno dell’interesse pubblico della notizia.,
Sulla stessa linea va annoverata la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C-131).
Nonostante tale sentenza e le numerose pronunce della Corte Suprema sull’argomento, la situazione non era mai mutata.
Su questo punto va ricordata l’Ordinanza interlocutoria della Corte del 20 marzo 2018, n. 6919 che aveva definito alcuni criteri per il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca.
La Suprema Corte aveva ritenuto che quest’ultimo potesse prevalere soltanto in presenza di determinate condizioni:
il contributo della diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico,
l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione,
la notorietà del soggetto rappresentato,
le modalità della notizia, e
la preventiva informazione all’interessato per permettergli di replicare prima della divulga- zione.
Senza dover citare fatti e volti noti alle cronache giudiziarie, è sufficiente digitare alcuni nomi di questi su un qualsiasi motore di ricerca internet per reperire articoli che, anche a distanza di anni, ripercorrono l’intera vicenda, talvolta senza alcuna limitazione sui dettagli più scabrosi o che, addirittura, continuano ancora a mettere in dubbio sentenze di assoluzione con formula piena passate in giudicato, così suscitando, a posteriori, un dibattito ulteriore su una vicenda chiusa e divenuta ormai definitiva.
I nuovi “processi mediatici” che danno vita a dibattiti pubblici sulla colpevolezza o meno dell’indagato (come avvenuto, ad es., nel caso Garlasco), andando il più delle volte ad anticipare l’esito di un processo svolto nelle competenti sedi, conducono spesso alla pronuncia di sentenze non definitive che, per questo, lasciano segni indelebili sul soggetto salvo a pervenire ad una sentenza di segno opposto ed assolutoria nei gradi successivi di giudizio.
Per contro, va sottolineato che la tutela della privacy è uno dei diritti in materia di protezione dei dati personali che maggiormente incide sulla quotidianità di un soggetto nell’era della digitalizzazione, soprattutto se si pensa ai risvolti sociali e psicologici che può avere il fatto di reperire online informazioni su sé stessi che non vorremmo più vedere.
In ambito penale, le conseguenze della giustizia mediatica assumono risvolti particolarmente gravi sul soggetto e il coinvolgimento in un procedimento ha un impatto immediato sulla dimensione intima della persona e sulla sua immagine sociale, ossia la sua reputazione.
Con l’avvento dei social network, le “aule” pubbliche sono poi diventate pressoché sconfinate stante la possibilità di diffondere opinioni spesso falsate ad una collettività di soggetti pronti ad un approccio, a volte morboso, ad una vicenda giudiziaria che è oggetto di giudizio, così danneggiando gravemente l’esito dello stesso.
Quella che maggiormente attiene alla cronaca giudiziaria è condizione per l’applicazione del par.1, lett. a), dell’art 17 del Regolamento del GDPR quando “i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati” ovvero, in altri termini, quando il trascorrere del tempo fa sì che non vi sia più alcun interesse al trattamento di quelle informazioni in presenza di sentenze divenute definitive e passate in giudicato.
Ebbene, la Riforma Cartabia facendo proprio uno degli emendamenti approvati in sede di discussione della normativa, il c.d. “Emendamento Costa” è intervenuta su questo aspetto delicato.
Esso ha favorito un’integrazione delle disposizioni attuative del codice di procedura penale affinché i decreti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere e le sentenze di assoluzione vengano trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali e «costituiscano titolo per l’emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati».
In altri termini, ogni persona che uscirà indenne da una vicenda giudiziaria potrà richiedere un provvedimento del Giudice affinché i propri dati non compaiano più sui motori di ricerca del web fermo restando il diritto al risarcimento dei danni in caso di inottemperanza da parte del Motore di ricerca.
Merita, ancora, di essere sottolineato che, fino alla modifica normativa, il diritto all’oblio poteva essere ottenuto soltanto tramite una procedura piuttosto farraginosa, che iniziava con una domanda di deindicizzazione a Google, spesso respinta, e proseguiva poi con il ricorso al Garante o e all’Autorità giudiziaria.
Inoltre, l’istanza dell’interessato veniva decisa caso per caso e sulla base di un bilanciamento continuo tra diritto all’oblio e diritto di cronaca con tutti i limiti innanzi menzionati.
Con la Riforma, invece, il diritto alla cancellazione dei dati personali è stato sancito in generale per tutti i casi in cui un soggetto esca totalmente indenne da un procedimento penale a suo carico.
In definitiva, il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione è quindi previsto come obbligo espresso, sottraendo agli altri Organi competenti qualsiasi margine di discrezionalità.
Magari non cambierà il modo di approcciare la cronaca giudiziaria di una parte dell’opinione pubblica, ma può permettere ad una persona di riottenere una propria identità ed onorabilità al di fuori delle aule, mediatiche e non.
Negli ultimi tempi i mass media hanno trasformato la giustizia in spettacolo, portando nelle nostre case notizie di indagini e processi attraverso giornali e telegiornali, salotti televisivi e talk show.
E non si tratta, purtroppo solo di fare informazione o cronaca giudiziaria, bensì di fornire una rappresentazione spettacolarizzata dove la corretta descrizione dei fatti viene sacrificata all’audience.
In tal modo si avvia una sorta di processo parallelo incurante delle regole e delle garanzie individuali, facendo leva sull’indignazione morale del pubblico e generando una volontà punitiva che prescinde dal principio di non colpevolezza riconosciuto dalla nostra Costituzione.
Nel “tribunale mediatico” il diritto rischia di rimanere imbrigliato nel giudizio dell’opinione pubblica, che trasforma automaticamente l’indagato in colpevole, negandogli sia il diritto alla presunzione d’innocenza, ma anche molti altri diritti fondamentali.
Sta di fatto che i mass media si concentrano su alcuni crimini commessi, e, facendo leva sulla curiosità morbosa popolare, ne fanno materia di processi paralleli celebrati sulle pagine dei giornali o sugli schermi delle televisioni, così avviando processi-spettacolo offerti a un pubblico di lettori o spettatori avidi di coinvolgersi nelle vicende processuali non solo come osservatori distaccati ma, sempre più spesso, tifando per l’uno o l’altro dei protagonisti dello spettacolo mediatico, sempre più ricco di colpi di scena.
E’ così che è emerso un nuovo concetto giuridico ossia quello del c.d. “Processo mediatico” ma anche, in senso negativo, quello dell’avvento di una sorta di “circo mediatico-giudiziario” per descrivere gli intrecci e i condizionamenti reciproci fra giustizia penale e comunicazione di massa che, tuttavia, possono dare luogo a qualcosa di molto discutibile, sul piano della difesa dei diritti individuali.
Se è vero che i professionisti dell’informazione abbiano il diritto (e anche il dovere) di trasmettere al pubblico notizie e commenti sui processi in corso, non appare sostenibile la diffusione di immagini, interviste e prove raccolte sul campo anche attraverso le testimonianze di malati di protgonismo e, spesso, di mitomani.
Tutto questo contrasta con la trasparenza della Giustizia e dei modi in cui essa viene esercitata, che costituisce il presupposto perché essa svolga la sua funzione di garantire l’ordinata e pacifica convivenza sociale, ed, ancor più, nel campo della Giustizia Penale in cui viene esercitata la potestà punitiva dello Stato.
Da quanto innanzi esposto emerge la necessità di porre limiti alla Giustizia Mediatica per evitare che una totale e indiscriminata conoscenza pubblica dei fatti del processo pregiudichi obiettivi e valori che meritano di essere salvaguardati.
La divulgazione di fatti e commenti relativi al processo va contemperata col giusto rispetto che si deve alla riservatezza e all’onore delle persone coinvolte a vario titolo nelle indagini, con particolare riguardo ai Familiari delle Vittime che, in quanto tali, meritano il massimo rispetto.
In questo scenario trova la sua collocazione la tutela dei valori garantisti che subiscono danni dalle più discutibili pratiche del “processo mediatico” poiché si pone in discussione il loro diritto ad un processo “giusto” dinanzi ad un Giudice Terzo, così come sancito dall’art 111 della Costituzione.
Alcuni atti del processo vanno tenuti coperti, almeno per un certo tempo, perché la loro segretezza è indispensabile per l’efficacia delle indagini, soprattutto nella fase iniziale istruttoria destinata alla acquisizione delle prove a carico del presunto colpevole.
Inoltre, la fase del dibattimento e lo svolgimento del giudizio sono, molto più delle indagini, intrisi di tecnicismi che il normale utente della stampa e dei mass media fatica a seguire.
Pertanto, se nel processo mediatico il protagonista assoluto è il Pubblico Ministero, egli diviene per i professionisti dell’informazione un interlocutore privilegiato per avviare uno “scambio” di informazioni utili che soddisfa l’interesse di entrambi.
La trasparenza delle indagini e del giudizio divengono in tal modo lo strumento per informare l’opinione pubblica in aperto contrasto con il vero significato del termine che vale a fini solo processuali e non informativi, che compromettono l’importanza del garantismo verso tutti i soggetti coinvolti imputati o Vittime di reato che siano.
Peraltro, ove si consideri che la prevalente fonte informativa del sistema mediatico che lo celebra è l’accusa, è inevitabile che il processo venga rappresentato in termini che riflettono la tesi accusatoria “colpevolista”, che costituisce una tesi che l’opinione pubblica tenderà a interiorizzare, perché asseconda quell’ansia di colpevolizzazione e di punizione che spesso insorge nel corpo sociale di fronte a eventi che toccano in modo forte la vita e la sensibilità collettive, e che si vorrebbe esorcizzare solo trovando un colpevole da punire rapidamente.
Il processo mediatico diviene così, inevitabilmente, una “gogna mediatica” a cui sottoporre il sospettato di turno prescindendo dalle sue legittime difese.
La Vittima di un “processo anticipato” sui mass media non può contare neppure su un pur tardivo recupero, grazie alla sentenza che alla fine assolva l’imputato dichiarandolo innocente, posto che la decisione dei Tribunali scivola tra due opposte visioni: l’irrilevanza e il vituperio.
Irrilevanza: il processo mediatico viene celebrato ed esaurito nella fase delle indagini, sotto il segno della tesi accusatoria e quando arriva la sentenza, diviene una storia vecchia che non cattura più l’attenzione. L’assoluzione del preteso colpevole non incide sull’Opinione pubblica, perché non riesce a dissolvere l’immagine di colpevolezza creatasi sin dall’inizio intorno all’imputato.
Vituperio: quand’anche l’Opinione pubblica si mostri attenta alla decisione assolutoria, essa diviene oggetto di critiche sdegnate a causa delle opinioni colpevoliste che il processo mediatico aveva all’inizio indotto o avallato nella coscienza collettiva.
In conseguenza, il processo mediatico diviene un veicolo di lesione delle garanzie dovute a fondamentali diritti della persona coinvolta come l’onore, la riservatezza, l’immagine.
A maggior ragione, in questa ottica, emerge il diritto all’oblio per imputato e Vittima che, come tale, va tutelato, sebbene, fino ad ora, solo a posteriori.