Con l'ordinanza n. 12925 del 14 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito la valenza probatoria del verbale della Polizia Municipale laddove gli accertatori abbiamo attestano che il conducente dell'auto stava circolando con il cellulare in mano accostato all'orecchio.
Martedi 20 Maggio 2025 |
Il caso: Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione di Tizio avverso il verbale della polizia municipale che accertava che l’opponente, alla guida del veicolo Alfa, aveva commesso la violazione di cui all’art. 173 commi 2,3bis del codice della strada, per avere circolato facendo uso di un cellulare che teneva con la mano all’orecchio, violazione che veniva contestata immediatamente.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che
non faceva fede fino a querela di falso la dichiarazione degli accertatori, riprodotta nel verbale, di avere visto il conducente che, durante la guida, usava lo smartphone tenendolo con la mano all’orecchio,
riteneva quindi non provata la violazione dopo avere liberamente apprezzato le risultanze istruttorie.
Il convenuto soccombente ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il gravame, osserva che:
a) nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
b) viceversa, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti;
c) il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
d) nella fattispecie in esame, quindi, l’allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso. Adempimento, questo, che l’opponente ha omesso