Il verbale che accerta la guida senza cintura è assistito da fede privilegiata

A cura della Redazione.
Il verbale che accerta la guida senza cintura è assistito da fede privilegiata

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22991/2019 chiarisce la natura del verbale in cui il pubblico ufficiale abbia accertato la guida senza l'uso della cintura di sicurezza e la modalità di impugnazione.

Mercoledi 2 Ottobre 2019

Il caso: il Dott. T proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la decisione del giudice di pace, aveva rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del prefetto di Torino che lo aveva sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile: per i giudici di merito il mancato uso delle cinture di sicurezza poteva essere contestato solo con querela di falso.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo, tra i vari motivi, la  violazione e falsa applicazione di legge (articolo 172 C.d.S. e articolo 2700 c.c.), per avere statuito che la constatazione che il dott. T. circolava alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di sicurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., ancorche', si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto.

Per la Corte, di Cassazione il ricorso deve essere rigettato, in quanto:

a) sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno avuto modo di chiarire che l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata;

b) peraltro, nel caso di specie, la contestazione immediata era resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore;che poi tale allontanamento avvenga senza l'autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l'autorizzazione di costoro, all'esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, e' tutt'affatto irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione - descritta nell'articolo 384 reg. C.d.S., lettera f), dell'accertamento in assenza del trasgressore.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza||16 settembre 2019  n. 22991

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