Identificazione del conducente: non necessaria la querela di falso contro il verbale di accertamento.

Identificazione del conducente: non necessaria la querela di falso contro il verbale di accertamento.
Mercoledi 1 Agosto 2018

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18587/2018 si pronuncia in merito al valore probatorio del verbale di accertamento del pubblico ufficiale relativamente alla identificazione del conducente.

Il caso: Ti. E Ca. proponevano ricorso per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi confermava la pronuncia del Giudice di pace, che aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada elevata dai Carabinieri di Oria nei confronti di Ti. per avere guidato l'autovettura della moglie Ca., nonostante la sospensione della patente di guida.

I ricorrenti in particolare lamentano che il Tribunale aveva omesso di considerare le prove contrarie al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in ordine alla identità della persona che era alla guida dell'autoveicolo.

Per i giudici di legittimità il motivo è fondato: sul punto richiamano la giurisprudenza in base alla quale “ nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l'efficacia di prova legale del verbale di accertamento non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, così repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa”.

Di conseguenza, quanto risulta dal verbale in ordine alla identità del conducente non gode di fede privilegiata e può essere contrastato da prova contraria, senza necessità che sia proposta querela di falso.

Esito: accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione del tribunale di Brindisi

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18587/2018

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