Patrocinio a spese dello stato, compenso del difensore e prescrizione presuntiva

Patrocinio a spese dello stato, compenso del difensore e prescrizione presuntiva

Con l'ordinanza n. 35689/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla inapplicabilità della prescrizione presuntiva al compenso spettante al difensore di fiducia di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Mercoledi 11 Gennaio 2023

Il caso: L'avv. Tizia presentava al Tribunale – sezione penale dibattimentale - istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale, quale difensore di fiducia di soggetto imputato, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza veniva rigettata, avendo il Tribunale ritenuto operante la prescrizione presuntiva ex art. 2956, secondo comma, c.c., rilevando in fatto che l’istanza di liquidazione era stata presentata ad oltre cinque anni di distanza dalla conclusione dell’incarico difensivo.

Per il Tribunale è pienamente rilevabile d'ufficio la fattispecie estintiva, anche in considerazione dell’assenza – nella fase di liquidazione - di un contraddittorio con l’Amministrazione tenuta al pagamento, e della conseguente impossibilità per quest’ultima di eccepire la prescrizione se non in sede di successiva opposizione, gravando l’amministrazione medesime di un onere di impugnazione.

L'avv. Tizia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, ribadisce i seguenti principi:

a) il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, primo comma, n. 2), c.c.;

b) tale principio si giustifica in quanto le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto, ipotesi che ricorre nel gratuito patrocinio nel quale il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta;

b) peraltro, anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 segg. c.c., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.35689 2022

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