Con l’ordinanza n. 41774/2021, pubblicata il 28 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità o meno della prescrizione presuntiva ai crediti vantati dagli avvocati nei confronti dello stato.
Martedi 4 Gennaio 2022 |
Secondo quanto disposto dall’art. 2956 del Codice Civile, si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e compiuta e per il rimborso delle spese correlative; dei notai, per gli atti del loro ministero, degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
IL CASO: Un avvocato, avendo assistito nell’ambito di un procedimento civile un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, richiedeva la liquidazione dei compensi professionali. La domanda veniva rigettata e il provvedimento di rigetto veniva confermato dal Tribunale in sede di opposizione promossa dal legale. Il Tribunale rilevava d’ufficio l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito ritenendo che la richiesta di liquidazione era stata formulata dal legale oltre il termine dei tre anni dalla conclusione del giudizio per il quale aveva svolto l’attività difensiva.
Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dal legale, rimasto soccombente, il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata per:
1. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato essendo, la stessa, incompatibile con le regole di contabilità pubblica;
2. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2938 e 2697 c.c. avendo il provvedimento impugnato reputato rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, necessaria in questi casi che l’eccezione venga sollevata dalla parte.
Inoltre, secondo il legale, l’attività professionale per la quale era stata richiesta la liquidazione dei compensi non poteva essere ancora considerata esaurita in quanto il giudizio presupposto non era ancora definito essendo soggetto a possibile opposizione e, pertanto, la decorrenza della prescrizione non era ancora iniziata.
LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione al legale accogliendo il ricorso con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato sulla scorta del seguente principio di diritto “in caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”(conf. Cass. n. 29543/2019).
Gli Ermellini hanno ricordato che:
1. anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice;
2. l’eccezione deve essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva ala diversa ipotesi della prescrizione presuntiva;
3. la natura pubblica del debitore non appare idonea ad incidere sulla suddetta regola;
4. la prescrizione presuntiva va applicata solo a tutti i rapporti che si svolgono senza formalità il cui pagamento avviene senza dilazione, ne rilascio di quietanza scritta e non si applica nei casi in cui il pagamento deriva da un contratto stipulato in forma scritta;
5. la prescrizione presuntiva non può essere rilevata d’ufficio da parte del giudice;
6. il rigore formale imposto dalle regole di contabilità pubblica per i pagamenti eseguiti dallo stato costituisce elemento idoneo ad escludere l’applicazione.
Cassazione civile ordinanza n.41774 2021