Non è soggetto alla prescrizione presuntiva il credito vantato dall’avvocato nei confronti dello Stato per aver assistito dei clienti ammessi al gratuito patrocinio.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10658/20 pubblicata il 5 giugno 2020.
Martedi 9 Giugno 2020 |
IL CASO: La vicenda trae origine dalla richiesta di liquidazione dei compensi professionali formulata da un avvocato nei confronti del Ministero della Giustizia per aver assistito, nell’ambito di un procedimento penale, alcuni imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La domanda del legale veniva rigettata.
Il Tribunale, decidendo sull’opposizione promossa dal legale avverso il decreto di rigetto, riteneva applicabile la prescrizione presuntiva anche per i crediti vantati verso lo stato e dichiarava prescritto il credito azionato daL legale, confermando la decisione impugnata.
Il legale, rimasto soccombente, interponeva ricorso per cassazione, deducendo che il credito del legale nei confronti dello Stato, relativo a clienti ammessi al gratuito patrocinio, non è soggetto a prescrizione presuntiva, in quanto incompatibile con la necessità di applicare le regole di contabilità pubblica e di provvedere mediante appositi mandati di pagamento.
La ratio delle prescrizioni presuntive, secondo il legale, è quella che relativamente a determinati rapporti quotidiani, il pagamento viene eseguito nell’immediato con la conseguenza che il decorso del tempo fa presumere l’avvenuto pagamento. Tale presunzione non è applicabile alle obbligazioni dello Stato in quanto sono assoggettate a determinate formalità anche nel caso in cui non è prevista la stipula di un contratto in forma scritta.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, ha affermato il seguente principio di diritto “in caso di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.
Inoltre, secondo gli Ermellini:
1. La prescrizione presuntiva va applicata solo a tutti i rapporti che si svolgono senza formalità il cui pagamento avviene senza dilazione, ne rilascio di quietanza scritta e non si applica nei casi in cui il pagamento deriva da un contratto stipulato in forma scritta;
2. La prescrizione presuntiva non può essere rilevata d’ufficio da parte del giudice;
3. Il rigore formale imposto dalle regole di contabilità pubblica per i pagamenti eseguiti dallo stato costituisce elemento idoneo ad escludere l’applicazione