Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso: nessuna decadenza per l'avvocato.

Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso: nessuna decadenza per l'avvocato.

Il Tribunale di Milano nell'ordinanza del 17 settembre 2016 ribadisce quanto già affermato in pronunce precedenti circa i tempi e le modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Mercoledi 30 Novembre 2016

Nel caso in esame, un avvocato, che aveva assistito una signora ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento di separazione personale conclusosi nel marzo 2016, presentava nell'aprile 2016 all'organo decidente istanza per la liquidazione del proprio compenso.

Il Collegio pronunciava il non luogo a deliberare sulla richiesta, richiamando l'orientamento del medesimo tribunale per cui “Per effetto dell’art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere”.

In ogni caso, per il Tribunale di Milano, il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento.

Il legale quindi richiedeva autonoma liquidazione del proprio compenso in via ordinaria, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.

In tale procedimento legittimato passivo per resistere alla domanda è il Ministero della Giustizia e competente è il Tribunale adito.

Il Collegio, rilevando “...che la controversia promossa non rientra tra quelle indicate dall’art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una “opposizione” al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza”, conclude per la legittimità del procedimento incardinato dal legale ex art. 702-bis c.p.c. in quanto la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponda a un utilizzo ordinario della suddetta procedura.

Testo dell'ordinanza del 17 settembre 2016

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