Danno esistenziale: la cassazione ribadisce la sua risarcibilita' in via autonoma

Danno esistenziale: la cassazione ribadisce la sua risarcibilita' in via autonoma

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 21059/2016 interviene nuovamente in tema di risarcibilità del c.d. danno esistenziale, in relazione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008.

Giovedi 1 Dicembre 2016

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Ministero della Difesa al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 3.500,00, oltre a quella già liquidata dal giudice di prime cure, a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della caduta da un'altezza di circa 4 metri all'esito del crollo del parapetto, al quale era appoggiato, di una piattaforma del radar ove era salito durante una pausa tra un turno e l'altro durante il servizio di leva, “esclusa la voce di c.d. danno esistenziale, in quanto "non più riconoscibile a seguito del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità".

L'attore propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., art. 3 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: in particolare si duole che non siano state utilizzate le Tabelle di Milano e non sia stato liquidato il danno esistenziale.

La Suprema Corte, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in materia di danno non patrimoniale:

  • alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale, la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale impone, in ossequio al principio dell'integralità del ristoro (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), che in quanto sussistenti e provati essi vengano tutti risarciti, e nessuno deve essere lasciato privo di ristoro;

  • la Cassazione più volte modo ha sottolineato (v. in particolare Cass., 23/1/2014, n. 1361) come debba escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiamo negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale;

  • gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in "degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita;

  • al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale exart. 2059 c.c., precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice debba tener conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto;

  • in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice:

  • è quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro;

  • le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta "portata tendenzialmente onnicomprensiva”, mentre non è condivisibile invece l'assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale;

  • e' infatti necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante; laddove pertanto tali aspetti relazionali non siano stati presi in considerazione, dal relativo ristoro non può prescindersi;

  • viceversa, un danno c.d. esistenziale risarcibile non è configurabile in presenza di un mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità;

Allegato:

Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 21059 del 19/10/2016

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